Fino al termine dell’emergenza COVID–19, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche del lavoro stesso. Nel nucleo familiare non deve essere presente un altro genitore che riceve strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre, non si può adottare il lavoro agile se in famiglia c’è un altro genitore che non lavora. Il lavoro agile può essere svolto attraverso strumenti informatici del dipendente se gli strumenti non sono forniti dal datore di lavoro.
Il decreto Riparti Italia riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti di attività di impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e di partita IVA la cui attività non sia cessata alla data del 31 Marzo 2020.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore di due terzi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta – in assenza dei requisiti precedentemente esposti – anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare del contributo, in ogni caso mai inferiore ai 1.000€ è cosi determinato:
20% della differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 se i ricavi dell’ultimo periodo di imposta non sono superiori a 400.000€
15% della differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 se i ricavi dell’ultimo periodo di imposta sono superiori a 400.000€
10% della differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 se i ricavi dell’ultimo periodo di imposta sono superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro.
Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano in via telematica un’Istanza all’Agenzia delle Entrate: è possibile delegare la presentazione dell’istanza a intermediari.
Consigliamo di rivolgersi alle sedi del patronato, dei sindacati o degli sportelli di aiuto legale e amministrativo individuabili su Juma Map.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente.
In seguito all’approvazione del DL Riparti Italia ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, spetta:
– un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
– un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di aggitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
– Il credito di imposta spetta a tutte le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato.
– Il credito di imposta al 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta di cui al presente articolo può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente.
Consigliamo di rivolgersi alle sedi del patronato, delle associazioni di categoria, dei sindacati o degli sportelli di aiuto legale e amministrativo individuabili su Juma Map.
In seguito all’approvazione dell’articolo 101 del “DL Riparti Italia” sulla promozione del lavoro agricolo stabilisce la possibilità di stipulare contratti a termine nel settore agricolo per non più di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, anche per chi è in cassa integrazione a 0 ore, chi riceve la NASPI o la DIS-COLL nonché il reddito di cittadinanza. Alla firma del contratto non seguirà la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro, per tutto l’anno 2020.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente o il numero verde Arci 800 90 55 70.
Il Reddito di Emergenza (Rem) è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Il Rem consiste in due quote da 400 fino a 800 euro ciascuna. I requisiti sono la residenza in Italia, reddito e patrimonio inferiori a determinati standard e un ISEE inferiore a 15000 Euro. Il Rem non è compatibile con le altre indennità previste dal Governo a seguito dell’emergenza COVID-19. Inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano: titolari di pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità); titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una certa soglia; percettori di reddito di cittadinanza.
Le domande per il Rem devono essere presentate entro giugno 2020.
Per maggiori informazioni occorre consultare il sito dell’INPS, rivolgersi presso un patronato oppure chiamare il numero verde ARCI.
Il Decreto Rilancio: nuove indennità per i lavoratori
Il Decreto Rilancio ha rinnovato e inserito indennità per i lavoratori a seguito dell’Emergenza COVID-19:
I liberi professionisti, i co.co.co, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori stagionali del turismo che hanno ricevuto per il mese di marzo l’indennità di 600 euro ricevono un’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.
I lavoratori del settore agricolo che hanno ricevuto per il mese di marzo l’indennità di 600 euro, ricevono per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
I liberi professionisti che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 ricevono un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio. Anche i lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata con specifici requisiti riceverono un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio.
I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ricevono un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Diverse categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ricevono un’indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro (tra i quali: dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e lavoratori intermittenti)
I lavoratori domestici ricevono un’indennità, per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro per ciascun mese, se hanno uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva di almeno 10 ore settimanali e se non sono conviventi con il datore di lavoro.
Importante: chi non ha ancora richiesto l’indennità di 600 euro per il mese di marzo deve farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto: se non l’hai ancora fatto contatta uno sportello, un patronato o visita il sito dell’INPS.
Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Per maggiori informazioni su requisiti ed esclusioni e su come accedere alle indennità si consiglia di chiamare il numero verde ARCI, consultare il sito dell’INPS oppure rivolgersi presso un patronato.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente o il numero verde Arci 800 90 55 70.
Aggiornamento 16/06/2020
Prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione
Dal 1 Giugno 2020 al 15 luglio 2020 sarà possibile presentare in via straordinaria istanza di richiesta di permesso di soggiorno per favorire l’emersione di rapporti di lavoro illeciti nelle seguenti attività:
a) agricoltura, allevamento, pesca e attività connesse;
b) assistenza alla persona
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Possono presentare la domanda:
I datori di lavoro possono fare domanda per assumere cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, da regolarizzare. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotografici e dattiloscopici oppure devono aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo e successivamente a questa data non devono aver lasciato il territorio nazionale.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 – non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno – possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido nel territorio nazionale dalla durata di 6 mesi.
I cittadini stranieri che fanno richiesta devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo e devono aver svolto attività di lavoro sopra elencate.
Se durante i 6 mesi del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero ottiene un contratto di lavoro subordinato (in agricoltura, pesca, allevamento, assistenza alla persona o lavoro domestico) il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le domande potranno essere fatte – nelle modalità definite dal ministero degli interni – presso:
Lo sportello unico per l’immigrazione.
La questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
Le istanze potranno essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario di 500 € da parte delle aziende a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedrua di emersione per ciascun lavoratore. In caso di richiesta da cittadini stranieri il costo è invece di 160 €.
Le istanze sono inammissibili se:
– Presentate da un datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni per favoreggiamento immigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
– Il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o se non assume il lavoratore straniero.
Non sono ammessi i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato, che risultino condannati anche con sentenza non definitiva per delitti contro la libertà personale, per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o altri reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Non sono ammessi stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico tenendo conto di eventuali condanne.
Dall’entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per:
Impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.
Durante la definizione dei procedimenti di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso tranne che per gravi motivi.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente o il numero verde Arci 800 90 55 70.
Il costo delle mascherine di protezione è fissato per legge a 0,50 € al pezzo. Non è possibile rivenderle ad un prezzo maggiore. Al momento dell’acquisto verifica che sulla mascherina sia presente la marcatura CE e che la loro destinazione d’uso sia quello di dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale.
Per tutti coloro che non hanno un medico di base o che vorrebbero sostegno e orientamento, Médecins du Monde mette a disposizione questo numero di telefono per un consulto medico e/o psicologico: +39 351 0221390
SE HAI VISSUTO O VIVI UNA SITUAZIONE DI SFRUTTAMENTO PUOI ESSERE AIUTATO
CHIAMA IL 800290290 Gratuito – Anonimo – Attivo 24h
In Italia esistono dei servizi che offrono protezione e assistenza alle persone che hanno vissuto o vivono situazioni di sfruttamento. Questi servizi offrono protezione mediante alloggio in case segrete, assistenza sanitaria e legale e un aiuto per favorire la tua permanenza qui in Italia, se lo desideri. Ti proporranno di entrare in uno speciale programma di assistenza con specifiche regole che loro ti spiegheranno. Puoi rivolgerti a queste persone anche solo per un’informazione, per conoscere meglio i loro servizi o per chiedere un aiuto immediato. Il servizio è gratuito e anonimo.
Se vivi una di queste situazioni puoi:
Ricevere informazioni sulle leggi e sulle forme di assistenza a cui hai diritto
Ricevere l’assistenza medica di cui necessiti
Ricevere accoglienza in un luogo protetto se temi per la tua sicurezza
Chiedere di rimanere in Italia proseguendo la tua domanda di protezione internazionale o chiedendo un altro tipo di permesso di soggiorno
Chiedere di tornare nel tuo paese di origine in modo protetto attraverso un progetto di rientro volontario e assistito.
“Mi sono fidata di quella donna che mi ha promesso di farmi venire in
Italia per cambiare la mia vita. Adesso, dopo un viaggio terribile, mi
trovo qui, costretta a prostituirmi per pagare un debito”.
J.R., 22 anni
“Ho affrontato un lungo viaggio perché mio padre aveva deciso che sarei dovuto venire in Europa per aiutare la mia famiglia. Adesso lavoro 10 ore al giorno, tutti i giorni della settimana senza mai riposarmi, vivo nello stesso posto dove lavoro e ho ancora un debito da saldare per il mio viaggio con la persona che mi ha trovato lavoro qui in Italia”.
M.H. 18 anni
“Mi hanno convinto a partire dicendomi che qui avrei trovato una vita
migliore e adesso vivo per strada chiedendo soldi e dando una parte
di quello che guadagno a chi mi ha fatto arrivare”.
G.S., 20 anni
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Interno / Unhcr