Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione ed emersione.
Per maggiori informazioni sulla procedura leggi questo articolo.
L’ARCI risponde al numero verde per la regolarizzazione.
Sos diritti per la regolarizzazione risponde dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. Il numero gratuito SOS Diritti risponde alle richieste di informazioni sulle nuove regolarizzazioni attualmente possibili per chi lavora in agricoltura o in servizi di cura alla persona.
L’Arci, attraverso i comitati territoriali, accompagnerà e monitorerà la possibilità di ottenere la regolarizzazione per tutti i cittadini stranieri che hanno i requisiti previsti. SOS diritti si avvarrà della rete dei servizi di JumaMap e denuncerà eventuali truffe e pratiche discriminatorie che ci saranno segnalate.
Il servizio è gratuito sia da telefono fisso che da cellulare e si avvale del servizio di mediazione linguista della rete Arci.
COVID-19: PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E AUMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO
Aggiunte 5 settimane di cassa integrazione per COVID-19 fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, oltre alle 9 già previste che dovranno essere completamente utilizzate per accedere a questa proroga. Un ulteriore periodo di 4 settimane potrà essere utilizzato dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. Per i lavoratori nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, queste 4 settimane potranno iniziare prima del 1 settembre.
Aumentano anche le giornate di congedo straordinario COVID-19 che spettano ai genitori di figli di età non superiore ai 12 anni: 30 giornate dal 5 marzo al 31 luglio 2020, rispetto alle 15 previste in precedenza. Ai dipendenti privati i giorni di congedo sono pagati al 50%. Si può accedere al congedo se non è stata fatta richiesta del bonus baby-sitting e se l’altro genitore non è disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
In conseguenza dell’approvazione da parte del governo delle norme in sostegno della popolazione ( Legge numero 27 del 2020) tutte le procedure di sfratto e di rilascio degli immobili sono sospese fino al 1 Settembre.
COVID-19: AUMENTO DEL BONUS BABY-SITTING e CENTRI ESTIVI
Aumenta a 1200 euro (rispetto ai 600 euro) il bonus baby-sitting. La misura è accessibile dai genitori di figli fino a 16 anni che lavorano nel settore privato oppure che siano dipendenti pubblici, ma solo se lavorano nel settore sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il bonus si può spendere anche per iscrivere i figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia e servizi socio-educativi territoriali.
Possono accedere alla richiesta di ristoro i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario e di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio a causa delle misure governative ivi citate.
Chi intende chiedere il rimborso dei titoli di viaggio deve comunicare la propria richiesta al gestore dei mezzi di trasporto mettendo in evidenza l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione il vettore procede al ristoro tramite:
-Voucher di importo parti all’ammontare del titolo da utilizzare entro un anno dell’emissione.
-Prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente.
Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia oppure nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020 per:
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
A seguito dell’Approvazione del DL Riparti Italia ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul dovuto mentre il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente.