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Al Sant’Anna di Pisa borse di studio per i titolari di protezione internazionale

borsa di studio

Dal 22 al 30 giugno 2022 si terrà la Summer School “Economic, social and cultural rights of migrant children in the European Union”, organizzata dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ambito del modulo Jean Monnet MARS “Migration, Asylum and Rights of Minors”, con il supporto del programma Erasmus+ dell’Unione europea.

In questa occasione, è prevista un’agevolazione per coloro che si iscriveranno entro il 31 maggio 2022 e 7 borse di studio, a copertura delle spese di iscrizione,  per i titolari di protezione internazionale in considerazione dell’adesione della Scuola Superiore Sant’Anna al Manifesto dell’Università inclusiva promosso da UNHCR.

Requisiti

Possono presentare domanda di ammissione le persone che:

  • hanno una conoscenza generale della materia desiderano aggiornare le proprie competenze;
  • conosco e parlano fluentemente la lingua inglese, poiché le lezioni si terranno in lingua.
Info sul corso

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, si svolge in modalità online ed è rivolto ad un massimo di 30 tra professionisti (funzionari pubblici, avvocati, consulenti, operatori legali, tutori), accademici, dottori di ricerca, studenti che intendono acquisire una formazione completa sui diritti dei minori stranieri e/o aggiornare le proprie competenze e conoscenze.

Come iscriversi

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 13 giugno 2022 e dovrà essere presentata esclusivamente on-line
registrandosi al sito www.santannapisa.it, sezione “Formazione Avanzata”.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

  • curriculum
  • altri documenti di interesse (ad esempio: autodichiarazioni o certificati relativi allo status di titolari di protezione internazionale, al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 8)
  • un documento di identità in corso di validità

Non è prevista una selezione specifica. Nel caso in cui il numero di domande pervenute superi il numero di posti disponibili (30), il Coordinatore scientifico si riserva il diritto di selezionare i partecipanti sulla base del loro curriculum vitae. Il termine per le iscrizioni scade il 13 giugno 2022.

Contatti

Per maggiori informazioni è a disposizione il bando ufficiale. In alternativa:

Organizzazione: Francesca Biondi Dal Monte francesca.biondi@santannapisa.it

Ufficio Amministrativo: Paola Tenconi altaformazione@santannapisa.it

Telefono: + 39 050 882661

 

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Evidenza Ucraina

Raccontaci la tua storia: l’indagine online rivolta ai rifugiati provenienti dall’Ucraina

Una interessante iniziativa a favore dei profughi ucraini: si tratta di “Raccontaci la tua storia”, un’indagine on line per conoscere meglio i bisogni delle persone sfollate dall’Ucraina e raccogliere dunque informazioni importanti che potrebbero essere di aiuto per favorire una migliore inclusione.

L’indagine, promossa da European Union Agency for Asylum (EUAA) e Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), punta a raccoglie informazioni sul viaggio in Europa, sulla composizione della famiglia, sugli studi e sulla situazione personale dei profughi. È riservata ai maggiorenni, anonima e può essere completata in una decina di minuti. E’ disponibile in in:

I risultati dell’indagine saranno valutati su base regolare e forniti agli Stati membri dell’UE e dell’OCSE. Le risposte saranno utilizzate per fornire aggiornamenti sulla situazione ai responsabili politici e permetteranno di adattare meglio i servizi per i profughi provenienti dall’Ucraina.

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corsi Minori Ucraina

In Umbria corsi gratuiti di italiano per i profughi ucraini over 16

corso italiano

I CPIA di Perugia e di Terni si sono attivati per offrire ai cittadini ucraini, dai 16 anni in su, corsi gratuiti di lingua italiana a tutti i livelli. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione dei profughi arrivati nel territorio umbro.

Info per i corsi a Perugia

Presso la sede di Ponte San Giovanni è già stato istituito un corso dedicato all’emergenza ucraina di introduzione alla lingua italiana, che si svolge ogni giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Su richiesta saranno attivati corsi analoghi anche nelle altre sedi associate di Perugia che sono quelle di Città di Castello, Gualdo Tadino, Foligno e Spoleto.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla sede centrale di Ponte San Giovanni al telefono 075.396131 oppure scrivere una mail all’indirizzo pgmm23500l@istruzione.it. Per iscrizioni online, utilizzate questo link.

Info per i corsi a Terni

Le sedi del CPIA di Terni sono a Terni, presso l’Istituto IPSIA Pertini, a Narni, Orvieto.

Per richiedere maggiori informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla sede centrale di Terni al telefono 0744.431962 oppure scrivere una mail all’indirizzo cpiaternisegreteria@gmail.com. Per iscrizioni online, utilizzate questo link.

Un ulteriore servizio offerto dal CPIA di Terni è la consulenza alle scuole per l’inserimento dei minori nei corsi di pertinenza.

 

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Ucraina

A Milano è attiva l’infoline per i profughi ucraini

infoline

A Milano è attiva una infoline per supportare i profughi ucraini fuggiti dalla guerra, fornire informazioni e fare una mappatura dei loro bisogni per poi costruire le risposte più adeguate. Un progetto realizzato dalla Fondazione Ismu in collaborazione con il Comune di Milano e sostenuto dall’ex calciatore Andrij Shevchenko attraverso una donazione al Fondo #MilanoAiutaUcraina.

Riferimenti utili

Si può contattare il numero gratuito 02.0205, operativo a partire dal 16 maggio con operatori madrelingua che, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, forniranno ascolto e orientamento integrato con i servizi del Comune di Milano e delle reti territoriali.

Obiettivo

L’infoline nasce per favorire una migliore inclusione dei nuovi arrivati nel tessuto cittadino e per promuovere un’integrazione di cui possano beneficiare la comunità ucraina e quella ospitante. Per questo, gli operatori potranno supportare i profughi nell’iscrizione ai servizi per l’infanzia e scolastici, ma anche per orientare sulle procedure per richiedere e ottenere il permesso di soggiorno o regolarizzare la propria posizione in Italia. Se necessario, inoltre, sarà possibile svolgere colloqui in presenza su appuntamento.

L’auspicio è che l’infoline possa essere utile anche per intercettare le famiglie e i minori non accompagnati arrivati in città in modo informale e non segnalati alle autorità competenti, al fine di indirizzarli verso i servizi e le opportunità offerte dal sistema Milano.

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Asilo e immigrazione Before you go Faq

FAQ – Permesso di soggiorno

È un documento rilasciato dalle autorità italiane che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.

Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza

Come richiedere il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare?

Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:

  • presentare la documentazione originale richiesta;
  • ritirare l’apposito kit postale;
  • per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)

Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:

  • presentare la documentazione originale richiesta;
  • ritirare l’apposito kit postale;
  • per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)

Se si chiede il rilascio di altre tipologie di permesso di soggiorno per: 

  • attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; protezione internazionale; conversione permesso di soggiorno; famiglia; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro casi particolari; lavoro subordinato-stagionali; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; status apolide (rinnovo); studio (permesso di lunga durata); tirocinio formazione professionale; carta blu UE; aggiornamento permesso di soggiorno (indirizzo, passaporto, stato civile, inserimento figli)

vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:

  • richiesta protezione internazionale; protezione sussidiaria; 1° rilascio protezione internazionale; cure mediche; gara sportiva; giustizia; integrazione minore; invito; minore età; familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.); umanitari; status apolidia; vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

È necessario presentare, in via generale, i propri documenti di identificazione (es. passaporto) e i documenti specifici previsti dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, in Questura, a un patronato o a un Comune abilitato.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia verrà, invece, consegnata come ricevuta.

Attenzione: al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura munito di fotografie e sarà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

I documenti da presentare sono:

  • marca da bollo di 16 euro;
  • versamento, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • versamento tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra i 40 e i 100 euro in base tipologia ed alla durata del permesso richiesto.

Attenzione: sono esentati dal versamento del contributo:

  • i minori di anni 18;
  • figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
  • chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche;
  • cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta e rilascio di protezione internazionale;
  • richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità;
  • richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno;
  •  i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del D. Lgs. 30/2007.

La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per:

lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato

massimo 2 anni;

lavoro subordinato con contratto a tempo determinato

pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;

lavoro autonomo

massimo 2 anni

lavoro stagionale

massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);

attesa occupazione

almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (L. 92/2012);

studio e formazione

1 anno rinnovabile;

familiari

come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;

richiesta protezione internazionale

6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi fino al completamento della procedura;

protezione internazionale (status e sussidiaria)

5 anni

protezione speciale

2 anni

casi speciali

6 mesi e rinnovabile per 1 anno o più a lungo;

permesso per calamità

6 mesi

permesso per atti di particolare valore civile

2 anni

volontariato

di norma 1 anno o al massimo 18 mesi

ricerca scientifica

pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la persona può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

  • la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili). Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.

studio, tirocinio o formazione
Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. Se non convertito, può comunque essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali.

lavoro stagionale
Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.

minore età (art.32, comma 1-bis)

protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater)

vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis)

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis)

protezione speciale (di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

per calamità (di cui all’articolo 20-bis)

per residenza elettiva (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide

per attività sportiva

per lavoro di tipo artistico

per motivi religiosi

per assistenza di minori

per cure mediche

Attenzione: I permessi di soggiorno rilasciati in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, consentono dopo due mesi dalla presentazione della domanda di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere convertiti in altro titolo di soggiorno.

I titolari di permesso di soggiorno possono:

  • iscriversi presso i Centri per l’Impiego ed avere la scheda professionale;
  • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
  • iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
  • iscriversi all’INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
  • richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
  • aderire e/o promuovere un’associazione;
  • iscriversi al sindacato;
  • accedere all’educazione e alla formazione.

Hanno l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:

  • agli impiegati della pubblica amministrazione, se necessitano di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
  • a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se si rifiuta di mostrare i documenti, si può essere puniti con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiedere anche informazioni e prove sul reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere il cittadino straniero ed i suoi familiari conviventi in Italia.
  • Hanno inoltre l’obbligo di comunicare al Questore competente per territorio le eventuali variazioni del domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e nei modi previsti dalla legge.

No: il permesso di soggiorno rimane valido fino alla sua scadenza e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno. Se non si trova un nuovo contratto di lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero deve firmare e con cui si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività. I crediti vengono ridotti in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari. 

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.

Fonte: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione).

Leggi anche:

Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

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Asilo e immigrazione Before you go Evidenza Faq Lavoro

FAQ – Ingresso per lavoro

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell’ambito di “quote d’ingresso” stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri provenienti da paesi terzi che possono entrare in Italia per lavoro. Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

Questa tipologia di visto può essere richiesto per coloro che hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) che programma i flussi di ingresso per lavoro stagionale nei soli settori turistico-alberghiero e agricolo: al rilascio del nullaosta al lavoro, il lavoratore straniero può entrare in Italia ed attivare la procedura per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa non subordinata. Per ottenerlo, è possibile entrare all’interno delle quote del DPCM di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest’ultima possibilità è assai limitata nella pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea.

Leggi anche:

Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

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Asilo e immigrazione Before you go Faq

Faq – Arrivo in Italia

Il visto di ingresso è un’autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso delle persone straniere nello Spazio Schengen o nel territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.

Possono richiederlo i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolidi, che intendono arrivare in Italia per i seguenti motivi:

  • adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

Tuttavia chi giunge in Italia in assenza di visto non può essere respinto se:

  • richiede e beneficia della protezione internazionale;
  • è minore di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
  • gode di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
  • beneficia di misure temporanee legate a “casi speciali”;
  • è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Una volta passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.

Attenzione: se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si è punibili penalmente e la domanda sarà respinta.

Leggi anche:

Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

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Asilo e immigrazione Faq

SPID: a cosa serve, chi può richiederlo e come

spid

Lo SPID è il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Si può usare da qualsiasi dispositivo in modo semplice e sicuro: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un’app di servizi, c’è il pulsante “Entra con SPID”.

Chi può richiederlo
  • i maggiorenni in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale, residenti in Italia o all’estero
  • i cittadini stranieri con permesso di soggiorno e residenti in Italia
Fornitori gratuiti per ottenete lo SPID

Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi a uno dei gestori di identità digitale gratuiti abilitati da AgID che sono i seguenti:

  • TIM id
  • SpidItalia
  • Sielte id
  • Poste ID
  • Namirial ID
  • LepIDa
  • Intesa ID

Quale gestore scegliere? Le credenziali rilasciate hanno tutte la stessa validità, quindi basta semplicemente individuare il soggetto che  permette di completare la procedura di registrazione in maniera più pratica anche in base alla propria conoscenza o esperienza con i diversi gestori. In base alle proprie esigenze, si può scegliere tra diverse modalità di riconoscimento e tre diversi livelli di sicurezza per accedere ai servizi online.

Le differenze tra i tre livelli di sicurezza

Ogni servizio richiede l’accesso con un determinato livello sicurezza. Bisogna individuare il livello di sicurezza di cui si ha bisogno:

  • livello 1, permette l’accesso con nome utente e password;
  • livello 2, permette l’accesso con le credenziali SPID di livello 1 e la generazione di un codice temporaneo di accesso OTP (one time password) o l’uso di un’APP fruibile da smartphone o tablet;
  • livello 3, permette l’accesso con le credenziali SPID e l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono erogati dal gestore dell’identità.
Come richiedere lo SPID se sei straniero

Si può scegliere di attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati.

Serviranno nello specifico:

  • un indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno si potrebbe non avere più accesso)
  • il numero di telefono cellulare italiano o estero che viene utilizzato normalmente (anche se non si è l’intestatario del contratto)
  • un documento di identità italiano valido, ad esempio la carta di identità
  • la propria tessera sanitaria con il codice fiscale o il tesserino del codice fiscale (oppure i rispettivi certificati di attribuzione)

Non è possibile richiedere SPID avendo soltanto il permesso di soggiorno. In ogni caso, il permesso di soggiorno sarà utile per ottenere la carta d’identità che servirà per richiedere SPID.

Di seguito un video che può aiutare a creare lo SPID

In italiano:

In inglese:

Fonte video: Oxfamitalia

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Asilo e immigrazione Before you go Faq

Vademecum: benvenuti e benvenute in Italia

1. Arrivare in Italia

Cos’è il visto?
Il visto di ingresso è un’autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso delle persone straniere nello Spazio Schengen o nel territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.

Chi può richiedere il visto?
Possono richiederlo i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolidi, che intendono arrivare in Italia per i seguenti motivi:

  • adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

Chi non può essere respinto?
Tuttavia chi giunge in Italia in assenza di visto non può essere respinto se:

  • richiede e beneficia della protezione internazionale;
  • è minore di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
  • gode di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
  • beneficia di misure temporanee legate a “casi speciali”;
  • è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Una volta passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.

Attenzione: se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si è punibili penalmente e la domanda sarà respinta.

A. Ingresso in Italia per lavoro

Come si entra in Italia per lavoro?
Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell’ambito di “quote d’ingresso” stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri provenienti da paesi terzi che possono entrare in Italia per lavoro. Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

Che requisiti occorrono per il visto per lavoro stagionale?
Questa tipologia di visto può essere richiesto per coloro che hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) che programma i flussi di ingresso per lavoro stagionale nei soli settori turistico-alberghiero e agricolo: al rilascio del nullaosta al lavoro, il lavoratore straniero può entrare in Italia ed attivare la procedura per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Che requisiti occorrono per il visto per lavoro autonomo?
Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa non subordinata. Per ottenerlo, è possibile entrare all’interno delle quote del DPCM di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest’ultima possibilità è assai limitata nella pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea.

2. Soggiornare in Italia

Che cos’è il permesso di soggiorno?
È un documento rilasciato dalle autorità italiane che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.

Quando richiedere il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza.

Come richiedere il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare?
Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:

  • presentare la documentazione originale richiesta;
  • ritirare l’apposito kit postale;
  • per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)

Come richiedere il permesso per le altre tipologie di soggiorno?
Se si chiede il rilascio di altre tipologie di permesso di soggiorno per:

  • attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; protezione internazionale; conversione permesso di soggiorno; famiglia; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro casi particolari; lavoro subordinato-stagionali; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; status apolide (rinnovo); studio (permesso di lunga durata); tirocinio formazione professionale;
  • carta blu UE; aggiornamento permesso di soggiorno (indirizzo, passaporto, stato civile, inserimento figli)

vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:

  • richiesta protezione internazionale; protezione sussidiaria; 1° rilascio protezione internazionale; cure mediche; gara sportiva; giustizia; integrazione minore; invito; minore età; familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.); umanitari; status apolidia; vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

Quali documenti bisogna presentare per ottenere il permesso di soggiorno?
È necessario presentare, in via generale, i propri documenti di identificazione (es. passaporto) e i documenti specifici previsti dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, in Questura, a un patronato o a un Comune abilitato.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia verrà, invece, consegnata come ricevuta.

Attenzione: al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura munito di fotografie e sarà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno?
I documenti da presentare sono:

  • marca da bollo di 16 euro;
  • versamento, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • versamento tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra i 40 e i 100 euro in base tipologia ed alla durata del permesso richiesto

Attenzione: sono esentati dal versamento del contributo:

  • i minori di anni 18;
  • figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
  • chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche;
  • cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta e rilascio di protezione internazionale;
  • richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità;
  • richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno;
  • i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del D. Lgs. 30/2007.

Quanto dura il permesso di soggiorno?
La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per:

lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato massimo 2 anni;
lavoro subordinato con contratto a tempo determinatopari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;
lavoro autonomomassimo 2 anni
lavoro stagionalemassimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);
attesa occupazionealmeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (L. 92/2012);
studio e formazione1 anno rinnovabile;
familiaricome per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;
richiesta protezione internazionale6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi fino al completamento della procedura;
protezione internazionale (status e sussidiaria)5 anni
protezione speciale2 anni
casi speciali6 mesi e rinnovabile per 1 anno o più a lungo;
permesso per calamità6 mesi
permesso per atti di particolare valore civile 2 anni
volontariato di norma 1 anno o al massimo 18 mesi
ricerca scientificapari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

Come si rinnova il permesso di soggiorno?
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la persona può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

  • la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili). Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.

Quali permessi di soggiorno sono convertibili in permessi per lavoro?

  • studio, tirocinio o formazione
    Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. Se non convertito, può comunque essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali.
  • lavoro stagionale
    Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.
  • minore età (art.32, comma 1-bis)
  • protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater)
  • vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis)
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis)
  • protezione speciale (di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
  • per calamità (di cui all’articolo 20-bis)
  • per residenza elettiva (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)
  • per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide
  • per attività sportiva per lavoro di tipo artistico
  • per lavoro di tipo artistico
  • per motivi religiosi
  • per assistenza di minori
  • per cure mediche

Attenzione: I permessi di soggiorno rilasciati in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, consentono dopo due mesi dalla presentazione della domanda di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere convertiti in altro titolo di soggiorno.

Quali diritti hanno i titolari di permesso di soggiorno?
I titolari di permesso di soggiorno possono:

  • iscriversi presso i Centri per l’Impiego ed avere la scheda professionale;
  • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
  • iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
  • iscriversi all’INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
  • richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
  • aderire e/o promuovere un’associazione;
  • iscriversi al sindacato;
  • accedere all’educazione e alla formazione.

Quali doveri hanno i titolari di permesso di soggiorno?
Hanno l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:

  • agli impiegati della pubblica amministrazione, se necessitano di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
  • a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se si rifiuta di mostrare i documenti, si può essere puniti con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiedere anche informazioni e prove sul reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere il cittadino straniero ed i suoi familiari conviventi in Italia.
  • Hanno inoltre l’obbligo di comunicare al Questore competente per territorio le eventuali variazioni del domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e nei modi previsti dalla legge.

In caso di perdita del lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno?
No: il permesso di soggiorno rimane valido fino alla sua scadenza e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno. Se non si trova un nuovo contratto di lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Cosa accade nel caso di ingresso e soggiorno in Italia senza permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto?
Si commette un reato punibile con una multa dai 5.000 ai 10.000 euro

Che cos’è l’accordo di integrazione?
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero deve firmare e con cui si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività. I crediti vengono ridotti in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.

Fonte: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione).

Source: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione.)

Il vademecum è stato realizzato nell’ambito del progetto Before U Go. 

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Migriricerca II: Fieri offre una borsa di formazione per giovani con retroterra migratorio

E’ online il bando Migriricerca II promosso da FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) che garantisce a giovani con retroterra migratorio una borsa di formazione per fare ricerca sociale. Giunto quest’anno alla seconda edizione, il bando si avvale del sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e nasce da un presupposto: pur rappresentando le migrazioni per le scienze sociali un oggetto di forte interesse, la ricerca sui fenomeni migratori e sui processi di inclusione ed esclusione sociale ad essi connessi è quasi interamente prodotta da ricercatori nativi, privi di un’esperienza migratoria a livello individuale e/o familiare. Questa circostanza interessa anche il contesto italiano, dove, nonostante l’immigrazione rappresenti da decenni un elemento decisivo della demografia nazionale, i giovani migranti o con retroterra migratorio sono  sottorappresentati nelle professioni culturali e, specialmente, nel mondo accademico. Allargare questa rappresentanza non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di qualità della ricerca.

Per candidarsi al bando c’è tempo fino al 30 giugno 2022.

Requisiti
  • essere nati/e all’estero e immigrati/e in Italia o avere un retroterra migratorio
  • età inferiore a 30 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della candidatura) o a 32 (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda se il/la candidato/a ha conseguito un Dottorato di ricerca)
  • aver conseguito (in Italia o all’estero) una laurea specialistica o Magistrale o un Dottorato di ricerca in una delle seguenti aree disciplinari: Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 – Scienze giuridiche; Area 13 – Scienze economiche e statistiche; Area 14 – Scienze politiche e sociali.
Informazioni sulla borsa

Le attività sostenute dalla borsa inizieranno il 1° settembre 2022 e termineranno il 31 agosto 2023. L’importo della borsa, che sarà erogata tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà di 16.800 euro netti, versati in 12 mensilità.

Come candidarsi

Ecco la documentazione da inviare:

Questi ambiti tematici non sono tuttavia da considerarsi tassativi: la Commissione valuterà anche proposte progettuali focalizzate su temi differenti, purché connesse ai fenomeni migratori. Il progetto dovrà avere una lunghezza indicativa di 12.000 battute (spazi inclusi), che esponga il tema di cui il/la candidato/a intende occuparsi, il metodo di lavoro che intende adottare e il tipo di prodotto che intende ricavare dalla ricerca.

Come candidarsi

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica fieri@fieri.it entro il 30 giugno 2022 (oggetto: BANDO MIGRICERCA II). Le candidature che giungeranno oltre il termine non saranno accettate. Maggiori informazioni sul bando ufficiale Migriricerca II.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Yassin Dia (fieri@fieri.it, 011-5160044).

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