Faq – Arrivo in Italia

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Il visto di ingresso è un’autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso delle persone straniere nello Spazio Schengen o nel territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.

Possono richiederlo i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolidi, che intendono arrivare in Italia per i seguenti motivi:

  • adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

Tuttavia chi giunge in Italia in assenza di visto non può essere respinto se:

  • richiede e beneficia della protezione internazionale;
  • è minore di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
  • gode di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
  • beneficia di misure temporanee legate a “casi speciali”;
  • è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Una volta passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.

Attenzione: se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si è punibili penalmente e la domanda sarà respinta.

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Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

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