Il Tribunale del lavoro di Trento il 19 settembre 2023, ha stabilito che anche i/le titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno il diritto di fruire dell’assegno unico e universale (AUU). Il permesso per attesa occupazione rientra, infatti, tra i “permessi unici lavoro”, essendo un titolo che abilita allo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a partire dall’iscrizione nelle liste di collocamento. 
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli/e a carico e spetta anche ai cittadini/e stranieri. In particolare l’assegno unico spetta, oltre che ai/alle cittadini/e italiani/e:
– ai/alle cittadini/e di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
– ai/alle cittadini/e di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
– ai/alle titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
– ai/alle titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Quali sono gli importi?
L’assegno va da un minimo di € 50 al mese a un massimo di € 175 al mese per ogni figlio/a minorenne a carico.
Per i/le figli/e a carico di età tra i 18 e i 21 anni, gli importi variano da un minimo di € 25 al mese a un massimo di € 85 al mese.
Sono previste maggiorazioni in caso di figli/e a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai € 25 mila.
Come ottenere l’assegno unico e universale per i/le figli/e a carico
– Per tutti/e i/le nuovi/e nati/e e per chi non ha beneficiato dell’assegno nel 2022 la domanda potrà essere presentata sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato (Fai domanda sul sito INPS)
– A partire da marzo 2023, chi ha già beneficiato dell’assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. Il rinnovo della domanda sarà infatti automatico, se la domanda presentata non è stata respinta, revocata o deceduta.
– L’assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali, finché la misura resta in vigore, viene erogato sulla stessa carta dedicata al reddito.
– I/le figli/e con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell’assegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
a. frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
b. svolgere un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
c. essere registrati/e come disoccupati/e e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
d. svolgere il servizio civile universale.
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