Categorie
Evidenza Faq Ucraina

Le 25 domande più frequenti tra la comunità rifugiata ucraina e le relative risposte

FORME DI PROTEZIONE

I cittadini ucraini per poter viaggiare nei paesi dell’area non-Schengen devono tener presente che è necessario essere in possesso di un passaporto valido (alcuni paesi di destinazione possono chiedere quello biometrico) ed eventualmente di un visto (se richiesto dal paese di destinazione). Non è necessario essere in possesso di un permesso rilasciato dalle autorità italiane (che può essere richiesto solo in caso di rientro in Italia). In ogni caso per avere maggiori informazioni ai cittadini ucraini che intendono recarsi in un paese estero, non-area Schengen, è consigliato consultare I siti governativi (e.g. Ministero degli Esteri) del paese di destinazione.

  •  

 Se hai diritto alla protezione temporanea ma non sei in possesso di un documento di viaggio, spetterà alle autorità alla frontiera del paese dell’UE di primo ingresso consentirti di continuare il viaggio se necessario, ad esempio rilasciando un documento di viaggio e un visto o utilizzando i moduli di trasferimento relativi alla legislazione in materia di protezione temporanea.

Al momento, non esistono specifiche norme che impediscano il ritorno nel Paese di origine di una persona con la protezione temporanea, né che ne stabiliscano una durata massima.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, puoi viaggiare o trasferirti in un’altra città italiana, ma dovrai comunque ritirare il permesso di soggiorno nella stessa Questura-Ufficio Immigrazione dove hai presentato la richiesta. Per quanto riguarda i viaggi all’estero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile viaggiare nei Paesi dell’area Schengen, con passaporto biometrico, ma solo nei primi 90 gg successivi all’ingresso in tale area.

In linea generale, ciò dipende dalla tipologia del permesso di soggiorno.
I cittadini Ucraini sono esenti da obbligo di visto nello spazio Schengen e possono soggiornare temporaneamente in uno stato dell’Unione europea, diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno, fino a 90 giorni (nell’arco di un periodo di 6 mesi), se in possesso di passaporto biometrico o titolo di viaggio.

Tuttavia, la normativa, italiana ed europea, non è univoca e lascia spazio ad interpretazioni; pertanto, è sempre consigliabile rivolgersi alla Questura di competenza per chiarimenti.

Premesso che i tempi delle procedure posso variare, è opportuno rivolgersi alla Questura, Ufficio immigrazione, di competenza, anche con l’ausilio eventualmente di un’associazione specializzata o di un legale di fiducia. Ricorda comunque che con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, potrai già esercitare i diritti connessi alla protezione temporanea. Potrai poi controllare lo stato della tua pratica consultando il seguente sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri

CENTRI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI DI INTEGRAZIONE

Non esiste un riferimento unico a livello nazionale. Nell’avviso pubblicato dalla Protezione Civile, si specificava che l’obiettivo generale era offrire misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia (vitto e alloggio, beni e servizi di prima necessità, orientamento e accesso ai servizi territoriali, mediazione, orientamento legale, corsi di lingua, assistenza per iscrizione scolastica, ecc.). Tuttavia, la concreta erogazione di beni e servizi dipende dalla singola convenzione tra ente gestore e Comune. Per avere informazioni dettagliate, dunque, suggeriamo di contattare l’ente gestore dell’accoglienza diffusa presso cui si è ospitati. L’elenco completo degli enti gestori dei posti di accoglienza diffusa attualmente attivi è disponibile alla seguente pagina web della Protezione Civile: https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards- ucraina/accoglienza-diffusa

La richiesta di trasferimento in un diverso centro di accoglienza deve essere motivata da reali necessità e l’effettivo trasferimento è generalmente condizionato dall’eventuale disponibilità di posti nella zona interessata. La richiesta, motivata e corredata da eventuale documentazione, va inviata alla Prefettura (Area IV), alla Protezione Civile o al Comune della città in cui ci si trova (a seconda del tipo di centro di accoglienza).

Secondo la legge italiana, l’abbandono ingiustificato dei centri di accoglienza comporta la revoca delle misure di accoglienza. Negli anni le Prefetture hanno per prassi adottato decisioni di revoca dei provvedimenti di accoglienza, qualora le persone si fossero allontanate dalle strutture senza giustificato motivo per più di 48 o 72 ore. Le persone accolte nei centri, tuttavia, hanno la possibilità di chiedere alle Prefetture, tramite gli enti gestori delle strutture, il permesso di allontanarsi per periodi più lunghi, giustificando il motivo della richiesta.

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora.
Per informazioni su come ottenere la Carta di Identità, si consiglia di visitare la pagina ufficiale del Ministero dell’Interno al seguente link: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/rilascio-e-rinnovo-in-italia/#:~:text=La%20Carta%20di%20Identit%C3%A0%20Elettronica,a%20smarrimento%2C%20furto%20o%20deterioramento

italia/#:~:text=La%20Carta%20di%20Identit%C3%A0%20Elettronica,a%20smarrimento%2C%20furto%20 o%20deterioramento.

Ogni individuo ha diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui risiede. A tal fine, non è necessario avere un contratto di affitto o essere proprietari di un’abitazione, ma è sufficiente risiedere abitualmente nel Comune. Infatti, ad esempio, la residenza può essere richiesta anche se si vive presso amici o parenti, in una Casa famiglia, in un centro d’accoglienza, in una comunità protetta, ecc.

Per coloro che non hanno una dimora, in alcuni Comuni è prevista la cd residenza fittizia. Per maggiori informazioni, si suggerisce comunque di prendere contatti con il Comune presso cui si vuole fissare la propria residenza o di consultarne la pagina web ufficiale.

LAVORO

Dopo aver chiesto la protezione temporanea, puoi svolgere un’attività di lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, frequentare un corso di formazione professionale, fare un tirocinio e accedere alle altre misure di politica attiva del lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per l’assunzione e per le altre procedure puoi utilizzare il permesso di soggiorno per protezione temporanea o la ricevuta della domanda (se sei ancora in attesa del rilascio), oltre al codice fiscale italiano che ti è stato assegnato quando hai chiesto l protezione temporanea. Puoi cercare lavoro in Italia rivolgendoti ai Centri per l’Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro. L’iscrizione ai centri per l’impiego è gratuita ed inoltre, e’ necessario compilare la DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, che può essere compilata con l’aiuto degli operatori dei CPI o dei patronati o sulla piattaforma online dell’ANPAL (https://www.anpal.gov.it/did). Per saperne di più, leggi le FAQ su lavoro e protezione temporanea pubblicate su: Lavoro e protezione temporanea, risposte alle domande più frequenti (https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca- news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti).

L’Italia ha deciso di consentire l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, che hanno i seguenti requisiti:

  • residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

  • in possesso dei titoli previsti nel loro paese d’origine ed una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea (resta fermo l’obbligo di avere un Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati – EQPR).
    Chi, in possesso dei requisiti, fosse interessato a operare in territorio italiano, può presentare domanda direttamente alla struttura sanitaria o sociosanitaria conosciuta che indica la relativa procedura di assunzione. Tali professionisti possono essere assunti alternativamente con:
    – contratti a tempo determinato
    – incarichi libero professionali
    – contratti di collaborazione coordinata e continuativa

In Italia esistono diversi modi attraverso cui si possono far valere i diritti del/la lavoratore/trice, presentando apposita denuncia. Innanzitutto, è possibile rivolgersi all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, presso gli uffici indicati nella pagina web: https://www.ispettorato.gov.it/it- it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha prodotto, inoltre, dei video informativi in 9 lingue, che forniscono ai lavoratori gli strumenti per conoscere i propri diritti e denunciare le situazioni di sfruttamento, disponibili alla pagina web: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/media/Conosco-i-miei-diritti- denunciolosfruttamento/Pagine/default.aspx.

È possibile, inoltre, anche denunciare lo sfruttamento presso gli uffici della Guardia di Finanza, oppure fare ricorso al Giudice del Lavoro al fine di ottenere una condanna del datore di lavoro.
Per un supporto individuale e legale, si suggerisce di contattare ARCI, partner di UNHCR, ai seguenti recapiti:

Numero Verde: 800 905 570 Lycamobile/Watsapp: 0039 3511376335 Email: numeroverderifugiati@arci.it

ASSISTENZA ECONOMICA

Il governo italiano ha previsto, per le persone arrivate dall’Ucraina che hanno trovato una sistemazione autonoma e hanno chiesto protezione temporanea, un contributo di sostentamento di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minori di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Ad esempio, il genitore di un minore di 18 anni potrà ricevere un contributo pari a 450 euro al mese.
Per ottenere una quota mensile del contributo devi essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano, ad esempio ospite presso amici o parenti) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Sulla base di questo requisito, puoi richiedere un massimo di tre quote mensili da 300 euro, a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Per avere diritto al contributo devi aver presentato, entro il 30 settembre 2022, domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi. A questa condizione – e se hai i requisiti richiesti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre – hai tempo fino al 31 dicembre 2022 per richiedere il contributo.
Se hai presentato domanda di permesso di soggiorno dopo il 30 settembre 2022 non puoi, al momento, richiedere il contributo. È probabile però che il Governo italiano stabilisca una proroga di tale termine. Ti invitiamo quindi a consultare periodicamente il sito www.protezionecivile.gov.it, oppure https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/la-piattaforma-richiedere-il-contributo-di-sostentamento, dove saranno comunicate eventuali nuove misure.

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge di bilancio. Inoltre, i Comuni con particolari problemi abitativi possono attingere al Fondo per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La persona alla quale è stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità può chiedere l’intervento dello Stato in alcuni casi, fra i quali: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali e cassa integrazione con consistente riduzione dell’orario di lavoro; mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero – professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.

Possono accedere al fondo i titolari del contratto di affitto regolarmente registrato, cittadini italiani o europei o cittadini extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno, che risiedono da almeno un anno in un alloggio oggetto di sfratto e rispettano i parametri ISE/ISEE previsti dal decreto (ISE: 35.000 euro; ISEE: 26.000 euro).

Puoi informarti presso il tuo Comune di residenza su come presentare la domanda di accesso ai contributi. Alcune Regioni hanno introdotto requisiti di accesso al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che possono escludere stranieri, compresi i rifugiati: per ulteriori informazioni contatta il servizio antidiscriminazione dell’ASGI:

antidiscriminazione@asgi.it, tel. 351 55 42 008

FORMAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI PER BAMBINI

Ogni Territorio ha sviluppato progetti di inclusione e di supporto. Il consiglio è quello di rivolgersi, prima di tutto, ai servizi sociali di zona, per avere maggiori informazioni.
Informazioni sui servizi disponibili a livello locale possono essere rinvenute sul sito web https://www.jumamap.it/map

Per iscrivere i figli a scuola il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, deve compilare il modulo fornito dalla segreteria della scuola.
Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla segreteria:
✔ certificato di nascita
✔ certificato di vaccinazione
✔ dichiarazione della scuola frequentata nel paese
d’origine
In mancanza di questa documentazione, il genitore, ochi esercita la responsabilità genitoriale, autocertifica la data di nascita dell’alunno, la classefrequentata nel paese d’origine e tutte le altre informazioni richieste.
Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:
✔ la scelta del tipo di scuola
✔ la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento
della religione cattolica
I minori possono essere iscritti a scuola in qualunque momento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate. Tutti i bambini hanno diritto a frequentare la scuola dell’obbligo in Italia, anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione.
Per il nido (0-3 anni) e le scuole dell’infanzia (3-6 anni), non essendo scuola dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazioni di profilassi.

In generale, per poter usufruire delle prestazioni sociali e riduzione oesenzione per la mensa scolastica delle tariffe e il trasporto scolastico, le famiglie che ne fanno richiesta devono produrre l’ISEE che dimostra la loro condizione economica complessiva reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Gli aventi diritto sono tutte le famiglie – italiane o immigrate – che rientrano nelle soglie ISEE fissate dal Comune di residenza i cui figli sono iscritti alla:
– scuola d’infanzia;
– scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno il servizio di refezione e di trasporto scolastico.

I requisiti previsti sono:
– l’attestazione ISEE in corso di validità oppure la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica);

– rientrare nella soglia ISEE fissata dal Comune di residenza;

– documento di residenza nel Comune in cui i minori sono iscritti o frequentano la scuola convenzionata. Ogni Comune stabilisce con delibera quali sono I termini di scadenza per la presentazione dell’ISEE per l’ottenimento delle riduzioni o esenzione per la mensa scolastica e prestazioni sociali. In media l’INPS rilascia l’ISEE in circa 10 giorni lavorativi, per cui, gli interessati devono farne richiesta in tempo per rispettare I termini di scadenza fissati dal proprio Comune

Il Ministero dell’Istruzione italiano ha rilevato come la barriera linguistica costituisca il primo ostacolo all’azione educativa della scuola e, pertanto, la necessità che il personale scolastico possa essere affiancato da mediatori linguistici e culturali, rilevando altresì il necessario intervento degli Uffici scolastici regionali che dovranno coordinare le azioni delle scuole con quelle degli enti locali, competenti in materia.
Si suggerisce pertanto di far riferimento all’istituto scolastico di competenza ed agli uffici del Comune di residenza, per maggiori dettagli.

L’insegnante di sostegno è previsto nella scuola pubblica di ogni grado, per gli alunni che ne abbiano necessità. La prima tappa per poterne fare richiesta consiste nel rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza. Maggiori dettagli sono presenti su diversi siti, tra questi il sito riportato al seguente link https://www.areato.org/come-si-richiede-linsegnante-di- sostegno/#:~:text=L’insegnante%20di%20sostegno%20%C3%A8,della%20vostra%20ASL%20di%20reside nza, e nelle informative messe a disposizioni dal Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita).

Categorie
Asilo e immigrazione Evidenza

Nuovo decreto immigrazione 2023: semplificazioni sui flussi d’ingresso, contrasto immigrazione “irregolare” e restrizioni protezione speciale

È entrato in vigore il nuovo decreto immigrazione (Decreto Legge 20/2023). Di seguito le principali modifiche:

INASPRIMENTO DELLE PENE PER REATI CONNESSI ALL’IMMIGRAZIONE “IRREGOLARE”:

Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:

  • da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
  • da 15 a 24 anni per morte di una persona;
  • da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

DECRETO FLUSSI:

  • Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
    Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025).
    Saranno privilegiati i lavoratori e le lavoratrici provenienti da paesi che promuovono campagne mediatiche sui rischi dei traffici migratori irregolari.
  • Modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di stranieri
    Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per lavori stagionali.

Programmi di formazione
Gli stranieri e le straniere che hanno superato, nel proprio Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, e promossi dal Ministero del lavoro, potranno richiedere l’ingresso in Italia fuori dalle quote del Decreto flussi.

PROLUNGAMENTO DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVATO:

I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due.

NUOVE MISURE RESTRITTIVE SULLA PROTEZIONE SPECIALE

Per il riconoscimento della protezione speciale è stato eliminato il riferimento alla protezione della vita privata e familiare della persona che ne fa richiesta.

Attenzione: la modifica si applica solo per le domande che verranno presentate a partire dal 10/03/2023, ad eccezione di chi ha già un appuntamento in Questura. 

Per chi non ha ancora un appuntamento in Questura, ma ha fatto domanda prima del 10/03/2023, suggeriamo di stampare (e conservare) la e-mail con cui è stata presentata la domanda in Questura.

Nota bene: la protezione speciale continuerà ad essere rilasciata nei casi in cui venga valutato che il respingimento dello straniero possa comportare “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali” (ART 19, Comma 1 del TUI)

I permessi di protezione speciale già rilasciati prima del 10/03/2023 riconosciuti per la tutela e il “rispetto della propria vita privata e familiare” potranno essere rinnovati ancora per un anno, e possono essere sempre convertiti in permessi per lavoro.

Domande dopo il 10/03/2023 per la protezione speciale

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un ente di tutela come il Numero Verde per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Arci (800905570 o +39 3511376335, o scrivendo a numeroverderifugiati@arci.it) o contattando un avvocato di fiducia per presentare in ogni caso domanda di protezione speciale, allegando alla richiesta documenti o una relazione dettagliata che evidenzi gli aspetti anche della vita privata (inclusione socio-lavorativa e/o vita familiare) in considerazione dell’art. 8 CEDU, che andrà sempre rispettato perché previsto dall’art. 117 della Costituzione.

Categorie
coi

Algeria: informazioni sul sistema sanitario e sulla effettiva disponibilità e accessibilità delle cure

Scarica il PDF

 5,915 Visite totali

Categorie
coi

Marocco: informazioni sulla disponibilità e accesso alle cure di salute mentale

COI Marocco -Informazioni sulla disponibilità e accesso alle cure di salute mentale -febbraio 2023

Scarica il PDF

 3,998 Visite totali

Categorie
coi

Gambia: informazioni sulla disponibilità e accesso a terapie di gestione e trattamento del disturbo da uso di sostanze psicoattive

Scarica il PDF

 3,623 Visite totali

Categorie
coi

Nigeria: risultano informazioni sulla presenza di cults in Delta State e, nello specifico, del cult “Aro” (2015/oggi)?

 

Scarica il PDF

 170 Visite totali

Categorie
Asilo e immigrazione Evidenza Ucraina

Proroga protezione temporanea e misure di accoglienza per le persone provenienti dall’Ucraina

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge con nuove “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”. Prorogato anche lo stato di emergenza.

Il testo stabilisce la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023.
In particolare, è disposta la prosecuzione delle attività di:

  • accoglienza diffusa svolta mediante i comuni, gli enti del terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte nel registro già previsto dal Testo unico sull’immigrazione e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione;
  • servizio sociale offerto dai comuni ospitanti un numero significativo di beneficiari di protezione temporanea, per i quali è previsto lo stanziamento di un contributo forfettario nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro anche per l’anno 2023, ai fini del rafforzamento dell’offerta dei servizi.

Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2023, fatta salva la cessazione della protezione temporanea, la durata dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino ad ora rilasciati ai cittadini e cittadine ucraine.

Fonte: Consiglio dei Ministri

Categorie
corsi Lavoro

Bando Microcredito per grandi idee. Edizione 2023

Bando per “Progetti imprenditoriali per persone con background migratorio”

È partita la sesta edizione del bando “Micro credito per grandi idee”, pensato per sostenere progetti imprenditoriali di cittadini e cittadine di paesi terzi su iniziativa di Fondazione Finanza EticaBanca EticaPerMicro ed Arci.

Dopo diverse edizioni, questa sesta appena pubblicata ha l’obiettivo di impiegare tutta la parte residua dello speciale fondo di garanzia che sta alla base di questa operazione di sostegno di idee progettuali d’impresa che potranno godere di un prestito agevolato fino a massimo 25.000 euro.

Si tratta di un’azione che si inserisce nel quadro di una collaborazione ad ampio raggio con Banca Etica, che anche grazie ad alcuni progetti specifici (p.e. Idee da Coltivare e Com.passo), hanno reso possibile il supporto all’imprenditoria migrante spesso accompagnato da percorsi di educazione finanziaria importantissimi per una più piena inclusione finanziaria dei migranti.

TUTTE LE INFO QUI

Possono candidarsi, oltre che start up e microimprese, associazioni e quindi anche quelle realtà associative all’interno della nostra rete che potrebbero porre in essere un progetto di sviluppo associativo anche grazie a questa occasione di credito agevolato. Di fatto un’occasione per sensibilizzare tutti quei circoli e associazioni il cui gruppo dirigente è composto da cittadine/cittadini stranieri a valutare una opportunità di sviluppo e crescita.

 1,792 Visite totali

Categorie
corsi Evidenza Lavoro

Arci Roma: incontro informativo sul nuovo decreto flussi

 

Informiamoci insieme sul nuovo “DECRETO FLUSSI”

Découvrons ensemble le nouveau “DECRETO FLUSSI”

Let’s find out together about the new “DECRETO FLUSSI”

Conozcamos juntos el nuevo “DECRETO FLUSSI”

Martedì 28 febbraio, dalle 17.00 alle 19.30, in via Cavour 183 (Roma) al circolo Arci DROP Monti (Metro B – Cavour, https://goo.gl/maps/VC6H9sDqwCULWwMc9)

Con l’Avv. Salvatore Fachile e l’Avv. Vittoria Garosci

Per info e iscrizioni: sportellisociali.immigrazione@arciroma.it 

Info sul Decreto Flussi: https://www.jumamap.it/it/decreto-flussi-2023/

 2,155 Visite totali

Categorie
Asilo e immigrazione Before you go Evidenza Lavoro

​Pubblicato il nuovo decreto flussi per l’ingresso dei lavoratori e lavoratrici straniere

Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato il DPCM del 29 dicembre 2022 (Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori e lavoratrici straniere che possono fare ingresso in Italia per lavoro.

La quota massima di ingressi è di 82.705 persone, di cui: 

  • 44.000 per motivi di lavoro stagionale;
  • 38.705 per motivi di lavoro non stagionale, di cui:

    – 30.105 riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, lavoro autonomo.

    – 1.000 per lavoratori/lavoratrici formate all’estero nell’ambito dei programmi approvati dal Ministero, tra cui il progetto Before you go, che sta raccogliendo adesioni.

Conversione dei permessi di soggiorno
Possono fare domanda di conversione del permesso di soggiorno le persone in possesso di:

  1. Permessi di lavoro stagionali
  2. Permessi per motivi di studio
  3. Carta di soggiorno illimitata in altri paesi EU 
COME FARE DOMANDA

A differenza degli ultimi anni, prima dell’invio della richiesta di nulla osta per il lavoratore/lavoratrice da assumere, il datore di lavoro dovrà verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori/lavoratrici già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro.

Per fare questa verifica il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, compilando questo modulo. Leggi qui la guida per i datori/datrici di lavoro.

Alla richiesta di nulla osta si potrà procedere SOLO se:

  1. il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  2. il lavoratore/lavoratrice segnalata dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  3. il lavoratore/lavoratrice inviata dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, trascorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Se si verifica uno di questi casi, il datore di lavoro dovrà dichiararlo in un’autocertificazione che deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

NOTA BENE: la verifica di indisponibilità di lavoratori/lavoratrici presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori/lavoratrici formati all’estero

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, se non ci sono impedimenti, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – online – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine (Ambasciate) che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.

CLICK DAY

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, fino al termine delle rispettive quote, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. 

NOTA BENE: tutte le domande inviate saranno lavorate secondo l’ordine cronologico di invio. Per questo è importante preparare i documenti per tempo, altrimenti si corre il rischio che la propria domanda risulterà “fuori quota” e quindi non verrà accettata.

A breve verrà pubblicata una circolare interministeriale con tutti i dettagli delle novità introdotte e le procedure per la presentazione delle domande.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle quote, domande e procedure consulta il portale: 

decreto flussi