FORME DI PROTEZIONE
I cittadini ucraini per poter viaggiare nei paesi dell’area non-Schengen devono tener presente che è necessario essere in possesso di un passaporto valido (alcuni paesi di destinazione possono chiedere quello biometrico) ed eventualmente di un visto (se richiesto dal paese di destinazione). Non è necessario essere in possesso di un permesso rilasciato dalle autorità italiane (che può essere richiesto solo in caso di rientro in Italia). In ogni caso per avere maggiori informazioni ai cittadini ucraini che intendono recarsi in un paese estero, non-area Schengen, è consigliato consultare I siti governativi (e.g. Ministero degli Esteri) del paese di destinazione.
Se hai diritto alla protezione temporanea ma non sei in possesso di un documento di viaggio, spetterà alle autorità alla frontiera del paese dell’UE di primo ingresso consentirti di continuare il viaggio se necessario, ad esempio rilasciando un documento di viaggio e un visto o utilizzando i moduli di trasferimento relativi alla legislazione in materia di protezione temporanea.
Al momento, non esistono specifiche norme che impediscano il ritorno nel Paese di origine di una persona con la protezione temporanea, né che ne stabiliscano una durata massima.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, puoi viaggiare o trasferirti in un’altra città italiana, ma dovrai comunque ritirare il permesso di soggiorno nella stessa Questura-Ufficio Immigrazione dove hai presentato la richiesta. Per quanto riguarda i viaggi all’estero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile viaggiare nei Paesi dell’area Schengen, con passaporto biometrico, ma solo nei primi 90 gg successivi all’ingresso in tale area.
In linea generale, ciò dipende dalla tipologia del permesso di soggiorno.
I cittadini Ucraini sono esenti da obbligo di visto nello spazio Schengen e possono soggiornare temporaneamente in uno stato dell’Unione europea, diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno, fino a 90 giorni (nell’arco di un periodo di 6 mesi), se in possesso di passaporto biometrico o titolo di viaggio.
Tuttavia, la normativa, italiana ed europea, non è univoca e lascia spazio ad interpretazioni; pertanto, è sempre consigliabile rivolgersi alla Questura di competenza per chiarimenti.
Premesso che i tempi delle procedure posso variare, è opportuno rivolgersi alla Questura, Ufficio immigrazione, di competenza, anche con l’ausilio eventualmente di un’associazione specializzata o di un legale di fiducia. Ricorda comunque che con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, potrai già esercitare i diritti connessi alla protezione temporanea. Potrai poi controllare lo stato della tua pratica consultando il seguente sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri
CENTRI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI DI INTEGRAZIONE
Non esiste un riferimento unico a livello nazionale. Nell’avviso pubblicato dalla Protezione Civile, si specificava che l’obiettivo generale era offrire misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia (vitto e alloggio, beni e servizi di prima necessità, orientamento e accesso ai servizi territoriali, mediazione, orientamento legale, corsi di lingua, assistenza per iscrizione scolastica, ecc.). Tuttavia, la concreta erogazione di beni e servizi dipende dalla singola convenzione tra ente gestore e Comune. Per avere informazioni dettagliate, dunque, suggeriamo di contattare l’ente gestore dell’accoglienza diffusa presso cui si è ospitati. L’elenco completo degli enti gestori dei posti di accoglienza diffusa attualmente attivi è disponibile alla seguente pagina web della Protezione Civile: https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards- ucraina/accoglienza-diffusa
La richiesta di trasferimento in un diverso centro di accoglienza deve essere motivata da reali necessità e l’effettivo trasferimento è generalmente condizionato dall’eventuale disponibilità di posti nella zona interessata. La richiesta, motivata e corredata da eventuale documentazione, va inviata alla Prefettura (Area IV), alla Protezione Civile o al Comune della città in cui ci si trova (a seconda del tipo di centro di accoglienza).
Secondo la legge italiana, l’abbandono ingiustificato dei centri di accoglienza comporta la revoca delle misure di accoglienza. Negli anni le Prefetture hanno per prassi adottato decisioni di revoca dei provvedimenti di accoglienza, qualora le persone si fossero allontanate dalle strutture senza giustificato motivo per più di 48 o 72 ore. Le persone accolte nei centri, tuttavia, hanno la possibilità di chiedere alle Prefetture, tramite gli enti gestori delle strutture, il permesso di allontanarsi per periodi più lunghi, giustificando il motivo della richiesta.
La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora.
Per informazioni su come ottenere la Carta di Identità, si consiglia di visitare la pagina ufficiale del Ministero dell’Interno al seguente link:
italia/#:~:text=La%20Carta%20di%20Identit%C3%A0%20Elettronica,a%20smarrimento%2C%20furto%20 o%20deterioramento.
Ogni individuo ha diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui risiede. A tal fine, non è necessario avere un contratto di affitto o essere proprietari di un’abitazione, ma è sufficiente risiedere abitualmente nel Comune. Infatti, ad esempio, la residenza può essere richiesta anche se si vive presso amici o parenti, in una Casa famiglia, in un centro d’accoglienza, in una comunità protetta, ecc.
Per coloro che non hanno una dimora, in alcuni Comuni è prevista la cd residenza fittizia. Per maggiori informazioni, si suggerisce comunque di prendere contatti con il Comune presso cui si vuole fissare la propria residenza o di consultarne la pagina web ufficiale.
LAVORO
Dopo aver chiesto la protezione temporanea, puoi svolgere un’attività di lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, frequentare un corso di formazione professionale, fare un tirocinio e accedere alle altre misure di politica attiva del lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per l’assunzione e per le altre procedure puoi utilizzare il permesso di soggiorno per protezione temporanea o la ricevuta della domanda (se sei ancora in attesa del rilascio), oltre al codice fiscale italiano che ti è stato assegnato quando hai chiesto l protezione temporanea. Puoi cercare lavoro in Italia rivolgendoti ai Centri per l’Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro. L’iscrizione ai centri per l’impiego è gratuita ed inoltre, e’ necessario compilare la DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, che può essere compilata con l’aiuto degli operatori dei CPI o dei patronati o sulla piattaforma online dell’ANPAL (https://www.anpal.gov.it/did). Per saperne di più, leggi le FAQ su lavoro e protezione temporanea pubblicate su: Lavoro e protezione temporanea, risposte alle domande più frequenti (https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca- news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti).
L’Italia ha deciso di consentire l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, che hanno i seguenti requisiti:
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
in possesso dei titoli previsti nel loro paese d’origine ed una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea (resta fermo l’obbligo di avere un Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati – EQPR).
Chi, in possesso dei requisiti, fosse interessato a operare in territorio italiano, può presentare domanda direttamente alla struttura sanitaria o sociosanitaria conosciuta che indica la relativa procedura di assunzione. Tali professionisti possono essere assunti alternativamente con:
– contratti a tempo determinato
– incarichi libero professionali
– contratti di collaborazione coordinata e continuativa
In Italia esistono diversi modi attraverso cui si possono far valere i diritti del/la lavoratore/trice, presentando apposita denuncia. Innanzitutto, è possibile rivolgersi all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, presso gli uffici indicati nella pagina web: https://www.ispettorato.gov.it/it- it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha prodotto, inoltre, dei video informativi in 9 lingue, che forniscono ai lavoratori gli strumenti per conoscere i propri diritti e denunciare le situazioni di sfruttamento, disponibili alla pagina web: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/media/Conosco-i-miei-diritti- denunciolosfruttamento/Pagine/default.aspx.
È possibile, inoltre, anche denunciare lo sfruttamento presso gli uffici della Guardia di Finanza, oppure fare ricorso al Giudice del Lavoro al fine di ottenere una condanna del datore di lavoro.
Per un supporto individuale e legale, si suggerisce di contattare ARCI, partner di UNHCR, ai seguenti recapiti:
Numero Verde: 800 905 570 Lycamobile/Watsapp: 0039 3511376335 Email: numeroverderifugiati@arci.it
ASSISTENZA ECONOMICA
Il governo italiano ha previsto, per le persone arrivate dall’Ucraina che hanno trovato una sistemazione autonoma e hanno chiesto protezione temporanea, un contributo di sostentamento di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minori di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Ad esempio, il genitore di un minore di 18 anni potrà ricevere un contributo pari a 450 euro al mese.
Per ottenere una quota mensile del contributo devi essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano, ad esempio ospite presso amici o parenti) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Sulla base di questo requisito, puoi richiedere un massimo di tre quote mensili da 300 euro, a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Per avere diritto al contributo devi aver presentato, entro il 30 settembre 2022, domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi. A questa condizione – e se hai i requisiti richiesti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre – hai tempo fino al 31 dicembre 2022 per richiedere il contributo.
Se hai presentato domanda di permesso di soggiorno dopo il 30 settembre 2022 non puoi, al momento, richiedere il contributo. È probabile però che il Governo italiano stabilisca una proroga di tale termine. Ti invitiamo quindi a consultare periodicamente il sito www.protezionecivile.gov.it, oppure https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/la-piattaforma-richiedere-il-contributo-di-sostentamento, dove saranno comunicate eventuali nuove misure.
Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge di bilancio. Inoltre, i Comuni con particolari problemi abitativi possono attingere al Fondo per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La persona alla quale è stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità può chiedere l’intervento dello Stato in alcuni casi, fra i quali: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali e cassa integrazione con consistente riduzione dell’orario di lavoro; mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero – professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.
Possono accedere al fondo i titolari del contratto di affitto regolarmente registrato, cittadini italiani o europei o cittadini extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno, che risiedono da almeno un anno in un alloggio oggetto di sfratto e rispettano i parametri ISE/ISEE previsti dal decreto (ISE: 35.000 euro; ISEE: 26.000 euro).
Puoi informarti presso il tuo Comune di residenza su come presentare la domanda di accesso ai contributi. Alcune Regioni hanno introdotto requisiti di accesso al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che possono escludere stranieri, compresi i rifugiati: per ulteriori informazioni contatta il servizio antidiscriminazione dell’ASGI:
antidiscriminazione@asgi.it, tel. 351 55 42 008
FORMAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI PER BAMBINI
Ogni Territorio ha sviluppato progetti di inclusione e di supporto. Il consiglio è quello di rivolgersi, prima di tutto, ai servizi sociali di zona, per avere maggiori informazioni.
Informazioni sui servizi disponibili a livello locale possono essere rinvenute sul sito web https://www.jumamap.it/map
Per iscrivere i figli a scuola il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, deve compilare il modulo fornito dalla segreteria della scuola.
Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla segreteria:
✔ certificato di nascita
✔ certificato di vaccinazione
✔ dichiarazione della scuola frequentata nel paese
d’origine
In mancanza di questa documentazione, il genitore, ochi esercita la responsabilità genitoriale, autocertifica la data di nascita dell’alunno, la classefrequentata nel paese d’origine e tutte le altre informazioni richieste.
Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:
✔ la scelta del tipo di scuola
✔ la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento
della religione cattolica
I minori possono essere iscritti a scuola in qualunque momento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate. Tutti i bambini hanno diritto a frequentare la scuola dell’obbligo in Italia, anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione.
Per il nido (0-3 anni) e le scuole dell’infanzia (3-6 anni), non essendo scuola dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazioni di profilassi.
In generale, per poter usufruire delle prestazioni sociali e riduzione oesenzione per la mensa scolastica delle tariffe e il trasporto scolastico, le famiglie che ne fanno richiesta devono produrre l’ISEE che dimostra la loro condizione economica complessiva reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Gli aventi diritto sono tutte le famiglie – italiane o immigrate – che rientrano nelle soglie ISEE fissate dal Comune di residenza i cui figli sono iscritti alla:
– scuola d’infanzia;
– scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno il servizio di refezione e di trasporto scolastico.
I requisiti previsti sono:
– l’attestazione ISEE in corso di validità oppure la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica);
– rientrare nella soglia ISEE fissata dal Comune di residenza;
– documento di residenza nel Comune in cui i minori sono iscritti o frequentano la scuola convenzionata. Ogni Comune stabilisce con delibera quali sono I termini di scadenza per la presentazione dell’ISEE per l’ottenimento delle riduzioni o esenzione per la mensa scolastica e prestazioni sociali. In media l’INPS rilascia l’ISEE in circa 10 giorni lavorativi, per cui, gli interessati devono farne richiesta in tempo per rispettare I termini di scadenza fissati dal proprio Comune
Il Ministero dell’Istruzione italiano ha rilevato come la barriera linguistica costituisca il primo ostacolo all’azione educativa della scuola e, pertanto, la necessità che il personale scolastico possa essere affiancato da mediatori linguistici e culturali, rilevando altresì il necessario intervento degli Uffici scolastici regionali che dovranno coordinare le azioni delle scuole con quelle degli enti locali, competenti in materia.
Si suggerisce pertanto di far riferimento all’istituto scolastico di competenza ed agli uffici del Comune di residenza, per maggiori dettagli.
L’insegnante di sostegno è previsto nella scuola pubblica di ogni grado, per gli alunni che ne abbiano necessità. La prima tappa per poterne fare richiesta consiste nel rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria infantile della ASL di residenza. Maggiori dettagli sono presenti su diversi siti, tra questi il sito riportato al seguente link https://www.areato.org/come-si-richiede-linsegnante-di- sostegno/#:~:text=L’insegnante%20di%20sostegno%20%C3%A8,della%20vostra%20ASL%20di%20reside nza, e nelle informative messe a disposizioni dal Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita).