Nuovo decreto immigrazione 2023: semplificazioni sui flussi d’ingresso, contrasto immigrazione “irregolare” e restrizioni protezione speciale

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È entrato in vigore il nuovo decreto immigrazione (Decreto Legge 20/2023). Di seguito le principali modifiche:

INASPRIMENTO DELLE PENE PER REATI CONNESSI ALL’IMMIGRAZIONE “IRREGOLARE”:

Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:

  • da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
  • da 15 a 24 anni per morte di una persona;
  • da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

DECRETO FLUSSI:

  • Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
    Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025).
    Saranno privilegiati i lavoratori e le lavoratrici provenienti da paesi che promuovono campagne mediatiche sui rischi dei traffici migratori irregolari.
  • Modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di stranieri
    Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per lavori stagionali.

Programmi di formazione
Gli stranieri e le straniere che hanno superato, nel proprio Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, e promossi dal Ministero del lavoro, potranno richiedere l’ingresso in Italia fuori dalle quote del Decreto flussi.

PROLUNGAMENTO DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVATO:

I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due.

NUOVE MISURE RESTRITTIVE SULLA PROTEZIONE SPECIALE

Per il riconoscimento della protezione speciale è stato eliminato il riferimento alla protezione della vita privata e familiare della persona che ne fa richiesta.

Attenzione: la modifica si applica solo per le domande che verranno presentate a partire dal 10/03/2023, ad eccezione di chi ha già un appuntamento in Questura. 

Per chi non ha ancora un appuntamento in Questura, ma ha fatto domanda prima del 10/03/2023, suggeriamo di stampare (e conservare) la e-mail con cui è stata presentata la domanda in Questura.

Nota bene: la protezione speciale continuerà ad essere rilasciata nei casi in cui venga valutato che il respingimento dello straniero possa comportare “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali” (ART 19, Comma 1 del TUI)

I permessi di protezione speciale già rilasciati prima del 10/03/2023 riconosciuti per la tutela e il “rispetto della propria vita privata e familiare” potranno essere rinnovati ancora per un anno, e possono essere sempre convertiti in permessi per lavoro.

Domande dopo il 10/03/2023 per la protezione speciale

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un ente di tutela come il Numero Verde per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Arci (800905570 o +39 3511376335, o scrivendo a numeroverderifugiati@arci.it) o contattando un avvocato di fiducia per presentare in ogni caso domanda di protezione speciale, allegando alla richiesta documenti o una relazione dettagliata che evidenzi gli aspetti anche della vita privata (inclusione socio-lavorativa e/o vita familiare) in considerazione dell’art. 8 CEDU, che andrà sempre rispettato perché previsto dall’art. 117 della Costituzione.