Se stai aspettando il rinnovo e/o rilascio del permesso di soggiorno, hai comunque diritto a restare in Italia e a mantenere tutti i tuoi diritti.
Lo dice la direttiva n. 11050/M del 5 agosto 2006 del Ministero dell’Interno: finché la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno è in corso, hai pieno diritto di restare in Italia e di continuare a godere di tutti i diritti legati al permesso di soggiorno che hai richiesto.
Tutte le persone straniere che hanno un permesso di soggiorno in Italia hanno ricevuto almeno una volta un “cedolino” o una “ricevuta” quando hanno fatto domanda di rinnovo o conversione del documento. Entrambi hanno lo stesso valore: sono documenti temporanei che servono ad aspettare l’emissione del permesso definitivo.
La differenza è questa:
- la “ricevuta” viene rilasciata dall’ufficio postale (Sportello Amico).
- il “cedolino” viene rilasciato direttamente dalla Questura.
Vediamo meglio cosa sono, come si ottengono e cosa permettono di fare.
La “ricevuta” è il documento che ricevi quando presenti la domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno presso le Poste Italiane – Sportello Amico.
Viene rilasciata perché i tempi per ottenere il permesso vero e proprio sono molto lunghi, anche se la legge prevede 20 giorni per il rilascio (D.P.R. 394/1999).
Con la ricevuta puoi dimostrare di aver fatto regolarmente domanda e hai diritto a tutti i servizi e diritti previsti dal permesso di soggiorno.
La ricevuta viene data, ad esempio, per permessi di soggiorno per:
- lavoro subordinato e stagionale
- affidamento e adozione
- motivi religiosi
- studio
- rinnovo asilo politico, protezione sussidiaria
- tirocinio o formazione
- attesa occupazione o cittadinanza
- carta di soggiorno (oggi “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”)
- lavoro autonomo
- motivi familiari
aggiornamenti (es. inserimento figli, cambio nome)
…e molti altri casi.
STEP 1 – Kit postale
Vai alle Poste e ritira il “Kit Giallo”: contiene i moduli da compilare per la domanda.
STEP 2 – Compilazione
Compila i moduli e consegna la busta aperta allo Sportello Amico. Se hai difficoltà rivolgiti a un Patronato, CAF o associazione specializzata.
STEP 3 – Convocazione in Questura
Riceverai un appuntamento in Questura per lasciare le impronte digitali.
STEP 4 – Controllo stato pratica
Puoi controllare lo stato della pratica su PortaleImmigrazione.it o sul sito della Polizia di Stato.
Il “cedolino” viene rilasciato quando la domanda viene fatta direttamente in Questura, invece che alle Poste.
Contiene i dati personali del richiedente (nome, data di nascita, foto, timbro della Questura).
Ha lo stesso valore della “ricevuta”: permette di vivere e lavorare regolarmente in Italia in attesa del documento definitivo.
Di solito viene dato a chi presenta una richiesta:
- di protezione internazionale (permesso giallo di 6 mesi)
- di primo rilascio del permesso per asilo politico
- di primo rilascio del permesso protezione sussidiaria
- di primo rilascio del permesso protezione speciale
- di permesso per minore età
- di permesso per cure mediche
Puoi ottenerlo andando in Questura o tramite operatori legali se sei in un centro di accoglienza. In alcune città la Questura consente di prenotare online.
Sì, cedolino e ricevuta hanno valore legale (art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): sono documenti rilasciati da una pubblica amministrazione italiana, dotati di fotografia, e validi come sostituti temporanei del permesso di soggiorno.
Nota bene: fino a quando non viene rilasciato il nuovo permesso, il cedolino o la ricevuta valgono come un vero e proprio permesso di soggiorno. Tutti i diritti dati dal permesso di soggiorno restano validi per tutto il tempo in cui la pratica di rinnovo è in corso. Questi diritti si perdono solo se il rinnovo viene rifiutato, revocato o annullato dalla Questura.
Con il cedolino o la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno puoi svolgere molte attività come se avessi già il permesso valido.
Finché la tua domanda è in corso, sei regolarmente presente in Italia.
Alcune possibilità però dipendono dal tipo di permesso.
Puoi quindi:
- Lavorare regolarmente
Nota bene: se hai chiesto la protezione internazionale, puoi iniziare a lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- Iscriverti a scuola o all’università
Attenzione: alcune università non permettono l’iscrizione completa a chi è richiedente asilo, ma solo ai corsi singoli.
- Firmare un contratto di affitto
- Prendere la patente di guida
- Aprire un conto corrente
- Iscriverti all’anagrafe comunale e ottenere la carta d’identità
- Iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- Iscriverti al Centro per l’impiego
- Ricevere l’indennità di disoccupazione o altri aiuti INPS
- Viaggiare nel tuo Paese di origine, senza passare per altri Paesi Schengen
Nota bene: chi chiede protezione non può lasciare l’Italia. Se ottiene la protezione internazionale (come rifugiato o con protezione sussidiaria) e decide di tornare nel proprio Paese, al rientro le autorità italiane possono verificare i motivi del viaggio. Se non ci sono più pericoli nel Paese d’origine, la protezione può cessare.
- chiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare
Attenzione: dipende dal tipo di permesso, ad esempio, chi chiede protezione non può fare richiesta di ricongiungimento familiare.
Riferimenti: art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione); Circolare Ministero dell’Interno 17 ottobre 2006.
Sì. Chi chiede asilo può lavorare mentre aspetta la decisione? Sì, ma dopo 60 giorni. Riferimento: art. 4, comma 3, D.Lgs. 142/201 |
Sì.
L’iscrizione anagrafica ti serve per avere la residenza, la carta d’identità e l’accesso ai servizi come il Servizio Sanitario Nazionale.
Puoi iscriverti all’anagrafe se presenti:
- passaporto valido (per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, questo requisito non è richiesto);
- visto di ingresso (per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, questo requisito non è richiesto);
- Ricevuta e/o cedolino della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- copia del nulla osta (se sei entrato per lavoro o ricongiungimento familiare).
Riferimento: Circolare Ministero dell’Interno n. 43 del 2 agosto 2007.
Sì. Consulta su Juma Map le FAQ- Il diritto alla salute in Italia. |
Sì.
La ricevuta e/o cedolino del permesso e il codice fiscale bastano per aprire un conto corrente di base in banca o alla posta.
Non serve la residenza.
Anche i richiedenti asilo possono farlo con la ricevuta e/o cedolino della domanda di protezione internazionale (con foto e dati).
Riferimento: Circolare ABI del 19 aprile 2019.
Sì.
L’INPS ha chiarito (Messaggio 25 luglio 2022 e Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024) che chi ha chiesto il rinnovo del permesso ha diritto alle prestazioni economiche, come NASpI, Dis-Coll, bonus asilo nido, assegno unico, ecc.
I diritti restano validi fino alla decisione sul rinnovo e/o conversione.
Sì.
Con la ricevuta del permesso di soggiorno puoi:
- iscriverti agli esami di teoria e pratica;
- rinnovare o convertire la patente estera;
- ottenere documenti di circolazione o duplicati.
Riferimento: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 6 novembre 2023.
Le regole per viaggiare dipendono dal tipo di permesso richiesto (o ottenuto):
- Chi ha chiesto la protezione internazionale non può allontanarsi dall’Italia.
- Chi ha già ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria deve fare molta attenzione a tornare nel Paese d’origine: questo potrebbe mettere a rischio la protezione.
Chi ha altri tipi di permesso può tornare nel proprio Paese di origine, ma il viaggio deve essere diretto, senza scali o passaggi in altri Paesi dell’area Schengen.
Ad esempio, puoi viaggiare solo da e per l’Italia, senza transitare in altri Stati Schengen.
È invece possibile fare scali in Paesi fuori dall’Unione Europea, se puoi entrare in quei Paesi con il tuo passaporto.
Ricorda: il permesso di soggiorno vale come visto solo all’interno dell’area Schengen; la ricevuta o il cedolino non vengono riconosciuti come visto dagli altri Stati Schengen.
Durante il viaggio devi avere con te:
- il passaporto valido;
- il permesso di soggiorno scaduto;
- la ricevuta dell’Ufficio Postale o della Questura (cedolino), che dimostra la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso.
Non puoi viaggiare in altri Paesi dell’area Schengen per turismo, lavoro o altri motivi finché non hai il nuovo permesso, salvo autorizzazioni particolari.
In casi di necessità o urgenza, la Questura può rilasciare un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio, anche prima della conclusione della pratica, per permetterti di viaggiare temporaneamente nello Spazio Schengen.
Se sei in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno:
Se hai un visto per lunga durata (tipo D), puoi viaggiare negli altri Stati dell’Unione Europea per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni, ma solo durante il periodo di validità del visto.
Quando il visto scade e non hai ancora il permesso, non puoi più viaggiare fuori dall’Italia.
Riferimenti normativi: Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006; disposizioni sul transito nello Spazio Schengen; prassi amministrative delle Questure italiane.
Queste FAQ sono state realizzate da Arci a partire dai testi di Portale Integrazione Migranti
S.O.L.E.I.L. (Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale) è un progetto che si propone di favorire l’integrazione socio-lavorativa, sanitaria, abitativa di cittadini di paesi terzi, vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
![]()


