È una valutazione fatta dalla Direzione Generale per l’Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Serve a capire se il percorso della persona minorenne straniera non accompagnata in Italia è stato positivo, per esempio:
- se la persona ha frequentato la scuola;
- se ha seguito corsi di formazione o lavorato (tirocinio, apprendistato);
- se ha rispettato le regole della comunità di accoglienza;
- se ha rispettato la legge italiana;
- se ha partecipato alla vita sociale del territorio.
Quando si compiono 18 anni, il permesso di soggiorno per minore età non è più valido.
Per restare in Italia, è necessario ottenere un altro permesso di soggiorno.
Il nuovo permesso può essere, per esempio, per:
- lavoro subordinato;
- studio;
- attesa occupazione (per maggiori informazioni, consulta le FAQ – Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione).
Il parere della Direzione aiuta la Questura a decidere se rilasciare il nuovo permesso.
Un parere positivo rappresenta una raccomandazione positiva per la Questura: con un parere positivo la Direzione dice alla Questura che il percorso è stato buono. La Questura è quindi più favorevole a rilasciare il permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione.
Un parere negativo significa che la Direzione non valuta positivamente il percorso.
Attenzione:
- un parere negativo non vuol dire automaticamente che il permesso non può essere rilasciato;
- però la Questura controllerà la situazione con più attenzione e potrebbe rifiutare la domanda.
Secondo la legge italiana, la Questura deve comunque valutare tutta la situazione personale, anche se il parere è negativo.
Se la Questura rifiuta la conversione del permesso, è possibile fare ricorso.
Il ricorso serve a chiedere a un giudice di rivedere la decisione.
Cosa è importante sapere sul ricorso?
- Il ricorso va presentato entro 60 giorni dal rifiuto della Questura.
- È importante contattare un avvocato (consulta la mappa degli sportelli legali su Juma).
- Durante il ricorso si possono presentare nuovi documenti, per esempio:
- un nuovo corso di studio;
- un lavoro iniziato da poco;
- informazioni personali che non erano state considerate prima.
Non tutte le persone minorenni straniere non accompagnate devono chiedere il parere della Direzione.
La legge prevede alcuni casi in cui il parere non è necessario (art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998; Legge 47/2017, art. 13).
Chi non deve chiedere il parere?
Chi ha un percorso di integrazione lungo e documentato
Non deve chiedere il parere chi:
- vive in Italia da almeno 3 anni;
- ha seguito un percorso di integrazione di almeno 2 anni.
Per esempio: frequenza scolastica; corsi di formazione; tirocini; lavoro regolare.
In questi casi, la legge considera l’integrazione già avvenuta.
Chi è in affidamento a familiari
Non deve chiedere il parere la persona minorenne affidata:
- a un parente fino al quarto grado (per esempio zii, nonni, cugini).
In questo caso, il progetto di integrazione è seguito dal familiare.
Chi ha già un provvedimento del Tribunale per i Minorenni
Non deve chiedere il parere chi:
- ha già un prosieguo amministrativo deciso dal Tribunale per i Minorenni (consulta le FAQ – Che cos’è il prosieguo amministrativo? – JumaMap).
Chi ha già un altro tipo di permesso di soggiorno
Non deve chiedere il parere chi ha già un permesso di soggiorno per:
- richiesta protezione internazionale;
- asilo politico;
- protezione sussidiaria;
- protezione speciale;
- casi speciali.
Questi permessi vengono rilasciati dopo valutazioni approfondite sulla situazione personale.
Per chiedere il parere servono questi documenti:
- copia del passaporto o di un attestato di identità;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del decreto del Tribunale per i Minorenni (che dispone l’affidamento o il provvedimento di affido ai servizi sociali);
- una relazione dettagliata dei Servizi Sociali (la relazione può parlare, per esempio, di scuola; salute; tirocini o lavoro; comportamento nella comunità).
La legge (Art. 32 del Testo Unico sull’Immigrazione – D.Lgs. 286/1998) prevede che la Direzione risponda entro 2 mesi per rilasciare il suo parere, a partire dalla ricezione della richiesta completa di tutti i documenti.
Cosa succedeva prima?
Prima della Legge 50/2023 se la Direzione non rispondeva entro 2 mesi, valeva il silenzio-assenso. Questo significava che la Questura poteva rilasciare il permesso di soggiorno anche senza il parere scritto.
Cosa succede adesso?
Con la Legge 50/2023:
- il silenzio-assenso non esiste più;
- la Questura deve aspettare la risposta scritta della Direzione;
- se la Direzione non risponde entro 2 mesi, il silenzio non vale come risposta positiva.
In pratica:
- la Questura non può rilasciare il permesso finché non riceve il parere, anche se arriva in ritardo.
Attenzione: il termine di 2 mesi per la Direzione rimane, ma la risposta scritta è sempre necessaria.
Se il parere non arriva entro due mesi, i motivi possono essere diversi. In generale, i ritardi dipendono da due gruppi di cause:
- Motivi legati alla tua domanda
La Direzione a volte non riesce a dare il parere perché servono altri documenti o informazioni, ad esempio:
- manca un documento importante (come il passaporto o un attestato di nazionalità);
- la Direzione chiede alla tua comunità o all’assistente sociale di inviare più informazioni sul tuo percorso in Italia (scuola, lavoro, integrazione sociale e culturale);
- la Direzione può volere aggiornamenti su cosa stai facendo adesso, come neomaggiorenne, per valutare meglio la tua inclusione sociale (studio, lavoro, progetti).
Finché queste informazioni non arrivano, la Direzione può impiegare più tempo.
- Motivi legati al funzionamento della Direzione
A volte il ritardo non dipende da te.
Dopo il cambiamento della legge nel 50/2023, il parere è diventato obbligatorio e il numero delle domande è aumentato molto. Questo spesso crea sovraccarico di lavoro e rallentamenti nei tempi di risposta.
Se hai la sicurezza di aver inviato tutti i documenti richiesti, puoi fare due cose:
- Inviare solleciti tramite PEC
Puoi chiedere al tutore, all’assistente sociale o al responsabile della comunità di inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) alla Direzione per sollecitare il parere.
“Sollecitare” vuol dire mandare una richiesta per ricordare che stai aspettando una risposta sulla tua pratica.
Attenzione: la PEC (posta elettronica certificata) è una mail ufficiale usata per comunicare con la Pubblica Amministrazione.
- Fare ricorso al TAR
Se l’attesa va molto oltre i due mesi, è possibile fare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Il ricorso va fatto con l’aiuto di un avvocato; se non hai soldi, puoi chiedere il gratuito patrocinio.
Nel ricorso si allegano:
- tutti i documenti già inviati;
- le PEC di sollecito.
Il parere non è vincolante: questo significa che, se il giudice ritiene che hai presentato tutto correttamente e che il ritardo è colpa dell’amministrazione, il TAR può ordinare alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno anche senza il parere della Direzione
Il SIM, attivo dal 1° luglio 2025, è il nuovo sistema informatico nazionale che raccoglie e aggiorna in modo digitale tutte le informazioni sui Minori Stranieri Non Accompagnati presenti in Italia.
Il sistema è stato introdotto per rendere le procedure più semplici e veloci e per assicurare una tutela più forte dei diritti dei minori, migliorando la collaborazione tra servizi, comunità e autorità competenti.
Per leggere le istruzioni ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trovi tutto qui:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/pagine/sim-sistema-informativo-minori
Come aiuta il SIM nella richiesta del parere per il permesso di soggiorno?
Il SIM permette di inviare direttamente online la richiesta di parere e di tenere traccia dello stato della pratica. Grazie a questa modalità digitale la richiesta diventa più rapida e semplice, la pratica è tracciabile (puoi verificare se è stata ricevuta, in lavorazione, completata), si riducono i tempi e il rischio di perdita di documenti cartacei.
Chi può fare la richiesta di parere tramite SIM:
- la persona interessata (cioè il/la neomaggiorenne che era stato minore non accompagnato),
- gli assistenti sociali, gli operatori della comunità di accoglienza, i tutori o gli avvocati.
Cosa si deve fare:
- Accedere al SIM come “soggetto privato” tramite SPID o CIE, dal portale ufficiale. Selezionare la funzione “richiesta di parere” (prevista per la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età).
- Allegare i documenti necessari e le informazioni richieste sul percorso di integrazione sociale e formativa.
Trovi più info qui: https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb/
S.O.L.E.I.L. (Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale) è un progetto che si propone di favorire l’integrazione socio-lavorativa, sanitaria, abitativa di cittadini di paesi terzi, vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.
NABILA è un Help Desk per cittadini migranti con disabilità e vulnerabilità che assicura assistenza socio legale, mediazione linguistica e orientamento ai servizi sul territorio nazionale.
Attraverso la linea telefonica gratuita 800 999 977, NABILA fornisce:
- Ascolto e supporto da remoto
- Orientamento ai servizi sul territorio grazie a JUMA MAP
- Possibilità di richiedere appuntamenti in presenza (nella sede dell’Ufficio Immigrazione di ARCI Nazionale)


