FAQ - Assistenza e accoglienza Ucraina

Entro il 15 gennaio 2025, l’ente del terzo settore o la struttura alberghiera che ti ospita fa una ricognizione, per conto del Dipartimento della Protezione Civile, riguardo alle eventuali esigenze di assistenza delle persone presenti nella struttura. Raccolte le diverse necessità si valuterà come riorganizzare l’accoglienza diffusa e le altre forme di accoglienza, dopo il 31 gennaio 2025. A partire dal 1° febbraio non è quindi certo che tu possa restare nello stesso luogo.

Nel modulo che sei chiamato a compilare in fase di ricognizione puoi dichiarare di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica fino al 30 giugno 2025.

Se avrai ancora bisogno di un alloggio e di ulteriore assistenza pubblica, potrai doverti trasferire. L’accoglienza sarà garantita in tutto il Paese fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, dal 1° febbraio 2025, la soluzione offerta potrebbe trovarsi in un’altra Regione o località rispetto a quella in cui sei stato ospitato fino al 31 gennaio.

Se non hai più esigenza dell’assistenza pubblica, puoi presentare domanda per il “contributo straordinario per l’uscita” concesso una tantum, cioè erogato in una unica soluzione dal Dipartimento della Protezione Civile. Per accedere al contributo dovrai lasciare la struttura in cui ti trovi entro il 31 gennaio 2025.

Sì, puoi presentare domanda per il contributo di sostentamento, se, entro 31 gennaio 2025, ti è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea e se non hai già beneficiato del contributo.

Hai bisogno del tuo codice fiscale. Lo trovi sulla ricevuta che ti ha rilasciato la Questura quando hai presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea oppure sul permesso di soggiorno per protezione temporanea. Se non hai ricevuto il Codice Fiscale o hai smarrito la tua ricevuta rivolgiti alla Questura. Ti occorreranno, inoltre, una email e un cellulare. Se non hai una email o un cellulare puoi inserire quelli di un familiare o di un amico. L’importante è che siano monitorati per leggere le comunicazioni che ti riguardano.

Puoi richiedere il contributo di sostentamento entro il 20 febbraio 2025. Le domande di contributo presentate oltre questo termine non saranno accettate.

Se presenti domanda per il contributo di sostentamento nel 2025, puoi richiedere le seconde e terze mensilità entro il 20 aprile 2025. Puoi fare richiesta in piattaforma per le quote successive solo dopo aver riscosso quella precedente.

Per avere diritto al contributo devi aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi entro il 31 gennaio 2025.

Per ottenere una quota mensile del contributo devi essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Sulla base di questo requisito, puoi richiedere tre quote mensili a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Devi presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione della città in cui ti trovi. Riceverai così il tuo Codice Fiscale con il quale potrai accedere alla piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile e richiedere il contributo.

Il contributo di sostentamento è di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore di minore di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Ad esempio, il genitore di un minore di 18 anni potrà ricevere un contributo pari a 450 euro al mese.

No, il contributo non è previsto per gli affidatari o i tutori dei minori stranieri non accompagnati, anche nel caso abbiano diritto alla protezione temporanea. L’Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 898/2022 prevede, infatti, l’applicazione di una soluzione maggiormente favorevole per la tutela dei minori interessati. In particolare, nell’ambito delle misure assistenziali il Commissario delegato per i minori non accompagnati riconosce il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina nelle strutture autorizzate o accreditate e che sostengono gli oneri relativi all’affidamento familiare dei minori. Per accedere ai benefici previsti, il tutore legale e l’affidatario dovranno quindi rivolgersi al Comune in cui si trovano. 
Sì. Per presentare richiesta devi essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. Le tue dichiarazioni saranno verificate. Se dichiari il falso il contributo verrà revocato e, se lo hai già percepito, dovrai restituirlo. La falsa dichiarazione è un illecito e sarai denunciato alle autorità. Se ti accorgi di aver perso i requisiti per aver diritto al contributo che hai chiesto puoi revocarlo prima che venga erogato, comunicandolo via email. In questo modo eviterai i controlli e le relative conseguenze.
Se i dati della scheda anagrafica presenti in piattaforma non sono i tuoi, contengono errori o sono incompleti non procedere con la compilazione della richiesta, ma rivolgiti alla Questura dove hai fatto domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e chiedi che vengano corretti. 

Se hai dubbi scrivi al Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile. 

I dati dei minori fino ai 14 anni dovrebbero essere già presenti nella tua scheda anagrafica. Se non risultano o se sono errati devi tornare in Questura per le modifiche necessarie. I dati di minori tra i 14 e i 18 anni non dovrebbero invece essere collegati alla tua scheda anagrafica. Per questo motivo, per attestare la tua condizione di genitore, dovrai allegare alla richiesta di contributo il certificato di ricongiungimento rilasciato dalla Questura (si tratta di un’attestazione che collega il permesso di soggiorno per protezione temporanea del minore con quello del genitore: clicca qui per visualizzare il facsimile dell’attestazione). Se ancora non hai il certificato, procedi comunque con la richiesta per te e per eventuali altri figli già presenti. Potrai comunque integrare la richiesta via email dopo essere tornato in Questura con tuo figlio e aver ottenuto il certificato. 
Se durante la compilazione incontri un problema tecnico o sulla scheda anagrafica (ad es. mancato riconoscimento dell’integrazione per i tuoi figli oppure non riconoscimento del tuo codice fiscale) puoi segnalare la criticità – entro il 31 marzo 2025 – al Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile tramite modulo online. Sarai ricontattato al più presto per gestire e risolvere la tua segnalazione. 
Se sei genitore di minore di età inferiore ai 14 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli dovrebbero essere già presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso devi solo compilare la richiesta. 
Se sei genitore di minore di età compresa tra 14 e 18 anni, i dati di tuo figlio/dei tuoi figli non dovrebbero essere presenti in piattaforma all’interno della tua scheda anagrafica. In questo caso, per attestare la tua condizione di genitore e ottenere l’integrazione al contributo per il minore, devi avere un certificato di ricongiungimento rilasciato dalla Questura (si tratta di un’attestazione che collega il permesso di soggiorno per protezione temporanea del minore con quello del genitore: clicca qui per visualizzare il facsimile dell’attestazione). Se lo hai già, puoi caricarlo in piattaforma al momento della domanda di contributo. Se hai già fatto domanda di contributo per te e tuo figlio, caricando sulla piattaforma o inviando via email il certificato di ricongiungimento, non è necessario caricarlo o inviarlo di nuovo nel momento in cui richiedi le quote successive. 
 

Riceverai un sms di Poste Italiane e/o una email dal Dipartimento della Protezione Civile, ai contatti (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) che hai indicato durante la compilazione della domanda. Dopo sette giorni, dalla ricezione dell’sms e/o della email sull’accoglimento della domanda, recati presso un Ufficio Postale per verificare la disponibilità del pagamento. Di norma se richiedi il contributo fino al giorno 20 del mese, potrai riceverlo nei pagamenti che saranno effettuati il mese successivo. In ogni caso, ricordati che per ritirare il contributo presso l’Ufficio Postale hai due mesi di tempo dalla data di accettazione della domanda.

Puoi ritirare il contributo, in contanti, presso qualsiasi sportello postale. Ricorda di portare con te: il documento di identità con cui hai presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea; la ricevuta della domanda rilasciata dalla Questura, dove è indicato il tuo Codice Fiscale, oppure il permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Da quando vieni informato dell’accoglimento della domanda ricevendo l’sms di Poste Italiane e/o la email dal Dipartimento della Protezione Civile ai contatti (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) che hai indicato durante la compilazione della domanda stessa, hai due mesi di tempo per ritirare il contributo. Se non lo riscuoti entro tale termine, sarà revocato
Non è più possibile restituire la somma non spettante tramite bollettino postale. È in corso di definizione la nuova procedura che sarà resa nota nei prossimi mesi. In alternativa, è possibile procedere alla restituzione tramite bonifico bancario internazionale (scarica le coordinate), specificando la seguente causale: “Restituzione al Dipartimento della protezione civile per emergenza Ucraina”. Dall’importo da restituire va sottratto il costo dell’operazione.

 

Per ritirare il contributo, in contanti, presso qualsiasi sportello postale devi presentare il tuo documento di identità (ad es. Passaporto) e il tuo permesso di soggiorno per protezione temporanea dove è riportato il tuo Codice Fiscale assicurandoti che almeno uno dei due documenti sia in corso di validità.

È necessario che tu provveda a far fare una traslitterazione ufficiale del tuo documento di identità dal cirillico all’alfabeto latino. A tal fine puoi rivolgerti alle rappresentanze ucraine presenti in Italia (a Roma, Milano, Napoli). 

Nonostante il Dipartimento della Protezione Civile abbia fatto richiesta ai consolati di poter procedere alla traslitterazione anche a distanza (via email) questa soluzione non è stata accolta dalle autorità ucraine. Dovrai quindi recarti presso uno dei consolati presenti in Italia. Verifica se è necessario fissare un appuntamento prima di andare presso la rappresentanza consolare. 
In alternativa puoi rivolgerti a un interprete e poi far certificare (asseverare) la traslitterazione del tuo documento presso la Cancelleria di qualsiasi Tribunale. 

Se sei titolare di protezione temporanea ti è stato quindi rilasciato il codice fiscale puoi usufruire delle prestazioni sanitarie pubbliche. Per avere maggiori informazioni su come iscriverti al Servizio sanitario nazionale puoi rivolgerti alla Asl – Azienda sanitaria locale più vicina al tuo domicilio.

 

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno continuerà a garantire, in via ordinaria, le misure finora adottate in materia di minori stranieri non accompagnati fino al 31 dicembre 2025.

Le informazioni contenute in questa pagina  sono state riprese dal portale del Dipartimento della Protezione Civile.

Cos’è JUMAMAP

JumaMap – Services for Refugees è una mappa pensata per aiutarti a trovare, in modo veloce, i servizi utili più vicini a te.
Qui puoi cercare posti dove dormire, mangiare, studiare italiano, ricevere aiuto sanitario, legale o psicologico, e tanti altri servizi dedicati a persone migranti e senza dimora.

La piattaforma è disponibile in 17 lingue.
Puoi cambiare lingua dal menu in alto scegliendo tra: albanese, amarico, arabo, bengali, cinese, dari, farsi, francese, inglese, pashtu, punjabi, russo, somalo, spagnolo, tigrino, ucraino, urdu, wolof.

Puoi consultare JumaMap anche sul tuo cellulare: vai sul sito www.jumamap.it 

Welcome Center

Se hai bisogno di aiuto di persona, puoi venire al Welcome Center:

Lunedì
10:00 – 14:00 – sportello di orientamento sociale

Martedì
10:00 – 14:00 – sportello psicologico (18/26 anni)
14:00 – 17:00 – sportello di supporto sanitario
14:00 – 18:00 – sportello di orientamento sociale
14:00 – 18:00 – sportello legale

Mercoledì
10:00 – 14:00 – sportello di orientamento sociale

Giovedì
10:00 – 14:00 – sportello legale  (18/26 anni)
14:00 – 18:00 – sportello di orientamento sociale

Venerdì
10:00 – 14:00 – sportello di orientamento sociale
16:30 – 19:30 – Sportello legale

Supporto digitale
Martedì 9:30 – 14:00
Mercoledì 10:00 – 15:00
Giovedì 9:30 – 16:30

Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati/e

Per informazioni e supporto telefonico chiama il Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati di Arci:
800 905 570 (Italia)
+39 351 1376335 (WhatsApp, Lycamobile e dall’estero)
Risponde dal lunedì al venerdì, 9:30–17:00, con segreteria multilingue sempre attiva e una rete di mediatori linguistici che risponde in 35 lingue.
Oppure scrivici una mail: numeroverderifugiati@arci.it

Numero Verde per migranti con disabilità

NABILA è un servizio che offre ascolto, supporto e orientamento a persone migranti e rifugiate con disabilità o altre fragilità.
Puoi chiamare gratuitamente il Numero Verde 800 999 977.
Se preferisci parlare di persona, puoi prendere un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione di Arci Nazionale, Via dei Monti di Pietralata 16 – Roma.

Spazio di ascolto per minori e giovani migranti

U-Report On The Move è uno spazio sicuro dove puoi ricevere supporto legale ma anche parlare, in modo libero e sicuro, delle tue emozioni, dei tuoi problemi e di ciò che ti preoccupa. 
Unə professionista ti ascolta e ti aiuta a trovare il supporto giusto per te. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.

Per usarlo basta inviare un messaggio su Facebook Messenger, tramite la piattaforma U-Report On The Move.
Un team di psicologə risponde ai messaggi e offre un sostegno personalizzato e attento.