Il Decreto Rilancio: il Reddito di Emergenza (Rem)

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Il Reddito di Emergenza (Rem) è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Il Rem consiste in due quote da 400 fino a 800 euro ciascuna. I requisiti sono la residenza in Italia, reddito e patrimonio inferiori a determinati standard e un ISEE inferiore a 15000 Euro. Il Rem non è compatibile con le altre indennità previste dal Governo a seguito dell’emergenza COVID-19. Inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano: titolari di pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità); titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una certa soglia; percettori di reddito di cittadinanza.

Le domande per il Rem devono essere presentate entro giugno 2020.

Per maggiori informazioni occorre consultare il sito dell’INPS, rivolgersi presso un patronato oppure chiamare il numero verde ARCI.

 

Il Decreto Rilancio: nuove indennità per i lavoratori 

Il Decreto Rilancio ha rinnovato e inserito indennità per i lavoratori a seguito dell’Emergenza COVID-19:

  • I liberi professionisti, i co.co.co, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori stagionali del turismo che hanno ricevuto per il mese di marzo l’indennità di 600 euro ricevono un’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.
  • I lavoratori del settore agricolo che hanno ricevuto per il mese di marzo l’indennità di 600 euro, ricevono per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
  • I liberi professionisti che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 ricevono un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio. Anche i lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata con specifici requisiti riceverono un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio.
  • I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ricevono un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  • Diverse categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ricevono un’indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro (tra i quali: dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e lavoratori intermittenti)
  • I lavoratori domestici ricevono un’indennità, per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro per ciascun mese, se hanno uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva di almeno 10 ore settimanali e se non sono conviventi con il datore di lavoro.

Importante: chi non ha ancora richiesto l’indennità di 600 euro per il mese di marzo deve farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto: se non l’hai ancora fatto contatta uno sportello, un patronato o visita il sito dell’INPS.

Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Per maggiori informazioni su requisiti ed esclusioni e su come accedere alle indennità si consiglia di chiamare il numero verde ARCI, consultare il sito dell’INPS oppure rivolgersi presso un patronato.

Le informazioni contenute in questa scheda non possono tenere conto delle situazioni individuali o di precisazioni che potranno arrivare da circolari esplicative per cui occorre sempre contattare un consulente o il numero verde Arci 800 90 55 70.

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