FAQ – Ingresso per lavoro

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su telegram

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell’ambito di “quote d’ingresso” stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri provenienti da paesi terzi che possono entrare in Italia per lavoro. Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

Questa tipologia di visto può essere richiesto per coloro che hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) che programma i flussi di ingresso per lavoro stagionale nei soli settori turistico-alberghiero e agricolo: al rilascio del nullaosta al lavoro, il lavoratore straniero può entrare in Italia ed attivare la procedura per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa non subordinata. Per ottenerlo, è possibile entrare all’interno delle quote del DPCM di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest’ultima possibilità è assai limitata nella pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea.

Leggi anche:

Queste FAQ sono parte del Vademecum “Benvenute e benvenuti in Italia” realizzato nell’ambito del progetto Before U Go

Evidenza

FAQ – Matrimoni forzati

Pensi di essere coinvolta/o in un matrimonio nel quale potresti non sentirti completamente convinta/o o addirittura costretta/o da i tuoi familiari, parenti o comunità? È

 2,111 Visite totali,  161 visite odierne

Continua a leggere »