Entrano in vigore le nuove regole europee in materia di asilo e migrazione, note con il nome di Patto Europeo Migrazioni e Asilo, che riformano il Sistema europeo comune di asilo e introducono nuove procedure e nuovi standard per gestione delle domande di protezione internazionale e del sistema d’accoglienza.
L’introduzione delle procedure di frontiera, destinate a una parte dei richiedenti asilo, con termini più rapidi per l’esame della domanda e regole specifiche durante la permanenza nei luoghi di frontiera e con minori garanzie per i richiedenti asilo.
I richiedenti provenienti da Paesi con un tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale nell’Unione europea pari o inferiore al 20%, salvo le deroghe previste dalla normativa. Saranno interessati a tale procedura anche chi fornisce informazioni false o ha fornito falsi documenti per evitare l’identificazione, nonché chi è considerato un pericolo per l’ordine pubblico. Sarà altresì sottoposto a procedura accelerata il richiedente proveniente da un Paese Terzo considerato sicuro secondo quanto previsto dal Regolamento Procedure (ex art.42, comma 1, lettera e, 2024/1348)
La procedura di frontiera deve concludersi, di regola, entro 12 settimane, più 12 settimane per l’eventuale fase di rimpatrio immediatamente successiva.
Significa che il richiedente, pur trovandosi fisicamente nel territorio dello Stato membro, viene considerato giuridicamente come non ancora ammesso nel territorio dell’Unione ai fini dell’esame della domanda.
No, gli Stati membri possono adottare misure che limitano la libertà di movimento del richiedente durante la procedura, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto europeo, in particolare quando il richiedente è sottoposto a procedura di frontiera.
Sì. Il Patto introduce uno screening preliminare obbligatorio, che comprende
identificazione, rilievi biometrici, controlli sanitari e verifiche di sicurezza.
Gli Stati devono adeguare le proprie procedure amministrative e giudiziarie alle nuove disposizioni europee e garantire strutture e risorse adeguate a rispondere alle condizioni previste dai nuovi Regolamenti e dalla nuova Direttiva.


