È un documento rilasciato dalle autorità italiane che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.
Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza.
Come richiedere il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare?
Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:
- presentare la documentazione originale richiesta;
- ritirare l’apposito kit postale;
- per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)
Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:
- presentare la documentazione originale richiesta;
- ritirare l’apposito kit postale;
- per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)
Se si chiede il rilascio di altre tipologie di permesso di soggiorno per:
- attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; protezione internazionale; conversione permesso di soggiorno; famiglia; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro casi particolari; lavoro subordinato-stagionali; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; status apolide (rinnovo); studio (permesso di lunga durata); tirocinio formazione professionale; carta blu UE; aggiornamento permesso di soggiorno (indirizzo, passaporto, stato civile, inserimento figli)
vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:
- richiesta protezione internazionale; protezione sussidiaria; 1° rilascio protezione internazionale; cure mediche; gara sportiva; giustizia; integrazione minore; invito; minore età; familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.); umanitari; status apolidia; vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.
È necessario presentare, in via generale, i propri documenti di identificazione (es. passaporto) e i documenti specifici previsti dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, in Questura, a un patronato o a un Comune abilitato.
La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia verrà, invece, consegnata come ricevuta.
Attenzione: al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura munito di fotografie e sarà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).
I documenti da presentare sono:
- marca da bollo di 16 euro;
- versamento, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- versamento tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra i 40 e i 100 euro in base tipologia ed alla durata del permesso richiesto.
Attenzione: sono esentati dal versamento del contributo:
- i minori di anni 18;
- figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche;
- cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta e rilascio di protezione internazionale;
- richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno;
- i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per:
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato | massimo 2 anni; |
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato | pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno; |
lavoro autonomo | massimo 2 anni |
lavoro stagionale | massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); |
attesa occupazione | almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (L. 92/2012); |
studio e formazione | 1 anno rinnovabile; |
familiari | come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni; |
richiesta protezione internazionale | 6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi fino al completamento della procedura; |
protezione internazionale (status e sussidiaria) | 5 anni |
protezione speciale | 2 anni |
casi speciali | 6 mesi e rinnovabile per 1 anno o più a lungo; |
permesso per calamità | 6 mesi |
permesso per atti di particolare valore civile | 2 anni |
volontariato | di norma 1 anno o al massimo 18 mesi |
ricerca scientifica | pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008) |
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la persona può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
- la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili). Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
studio, tirocinio o formazione |
lavoro stagionale |
minore età (art.32, comma 1-bis) |
protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater) |
vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis) |
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis) |
protezione speciale (di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) |
per calamità (di cui all’articolo 20-bis) |
per residenza elettiva (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) |
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide |
per attività sportiva |
per lavoro di tipo artistico |
per motivi religiosi |
per assistenza di minori |
per cure mediche |
Attenzione: I permessi di soggiorno rilasciati in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, consentono dopo due mesi dalla presentazione della domanda di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere convertiti in altro titolo di soggiorno.
I titolari di permesso di soggiorno possono:
- iscriversi presso i Centri per l’Impiego ed avere la scheda professionale;
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
- iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
- iscriversi all’INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
- richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- aderire e/o promuovere un’associazione;
- iscriversi al sindacato;
- accedere all’educazione e alla formazione.
Hanno l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:
- agli impiegati della pubblica amministrazione, se necessitano di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
- a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se si rifiuta di mostrare i documenti, si può essere puniti con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiedere anche informazioni e prove sul reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere il cittadino straniero ed i suoi familiari conviventi in Italia.
- Hanno inoltre l’obbligo di comunicare al Questore competente per territorio le eventuali variazioni del domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e nei modi previsti dalla legge.
No: il permesso di soggiorno rimane valido fino alla sua scadenza e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno. Se non si trova un nuovo contratto di lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si commette un reato punibile con una multa dai 5.000 ai 10.000 euro
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero deve firmare e con cui si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività. I crediti vengono ridotti in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.

Fonte: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione).
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