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La procedura accelerata di frontiera
Tre fasi:
1) Manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale
In qualsiasi momento puoi dichiarare di voler presentare richiesta di protezione internazionale. Dal 12 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 sono competenti a ricevere la tua manifestazione di volontà le Questure e gli Uffici della Polizia di Frontiera.
2) Registrazione della domanda
Entro 5 giorni da quando hai manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la tua domanda deve esser registrata. In questa fase verrà inserito il fotosegnalamento nel sistema Eurodac e ti verrà consegnato un documento nominativo recante un codice unico di identità e la data delle registrazione.
3)Formalizzazione della domanda
Entro 5 giorni dalla registrazione, la tua domanda deve esser formalizzata. Devi raccogliere tutta la documentazione utile a sostegno della tua domanda di protezione internazionale, se presente. A seguito della formalizzazione ti verrà rilasciato un documento (ex permesso di soggiorno cartaceo per richiesta di asilo)
ATTENZIONE
- PER TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE DAL 12 GIUGNO 2026 AL 31 OTTOBRE 2026 LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SI CONSIDERA FORMALIZZATA GIA’ AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE!
- SE NON TI PRESENTI ALL’APPUNTAMENTO PER LA FORMALIZZAZIONE LA TUA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SARA’ CONSIDERATA RITIRATA. ASSICURATI DI POTER ESSERE SEMPRE REPERIBILE PER RICEVERE OGNI COMUNICAZIONE SULLA TUA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. IN CASO LA TUA DOMANDA VENGA CONSIDERATA RITIRATA E TU DECIDA DI PRESENTARNE UNA NUOVA , QUESTA POTREBBE ESSERE DICHIARATA INAMMISSIBILE E NON ESAMINATA.
Importante:
- Durante la procedura di screening, a cui sarai sottoposto subito dopo l’arrivo, è importante dichiarare ogni tua esigenze sanitaria e bisogno specifico per accedere alla tutele previste in caso di vulnerabilità (gravidanza, vittime di tratta, vittime di violenza di genere, forma di disabilità fisica e/o mentale ecc.).
- Per tutta la durata della procedura di frontiera, la legge ti considera non autorizzato sul territorio e non potrai allontanarti dalla zona designata per la tua accoglienza (finzione giuridica di non ingresso).
- Durante la durata della procedura sarai autorizzato a risiedere in un centro di accoglienza al quale sei assegnato. Riceverai una decisione del Prefetto su questo, che ti indicherà quali sono i tuoi obblighi. Devi rispettare in ogni caso il regolamento del centro.
- In alcuni casi, per il periodo della procedura potresti essere trattenuto in una zona di frontiera/centro predisposto al trattenimento.
- La procedura di frontiera può avere una durata massima di 12 settimane a partire dalla data di registrazione della domanda.
- Le 12 settimane comprendono: formalizzazione, audizione e decisione da parte della Commissione Territoriale, eventuale ricorso e decisione sul merito e sulla sospensiva.
- Se la procedura di frontiera NON si esaurisce nelle 12 settimane entri in procedura ordinaria e hai diritto ad entrare nel territorio nazionale.
- Se vuoi presentare ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale devi farlo entro 5 giorni dalla notifica. Il ricorso NON sospende automaticamente l’efficacia della decisione impugnata. Quindi se hai ricevuto un diniego e presenti ricorso, il tuo avvocato dovrà chiedere anche la sospensione dell’efficacia della decisione negativa, altrimenti potresti comunque essere rimpatriato.
- La procedura di rimpatrio deve essere eseguita entro 12 settimane dalla notifica dell’esito negativo dalla Commissione Territoriale o dalla notifica del mancato accoglimento del ricorso da parte del Tribunale.
- Se la procedura di rimpatrio non viene eseguita nelle 12 settimane riceverai un decreto di espulsione.


