1. Arrivare in Italia
Cos’è il visto?
Il visto di ingresso è un’autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso delle persone straniere nello Spazio Schengen o nel territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.
Chi può richiedere il visto?
Possono richiederlo i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolidi, che intendono arrivare in Italia per i seguenti motivi:
- adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Chi non può essere respinto?
Tuttavia chi giunge in Italia in assenza di visto non può essere respinto se:
- richiede e beneficia della protezione internazionale;
- è minore di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
- gode di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
- beneficia di misure temporanee legate a “casi speciali”;
- è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.
Una volta passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.
Attenzione: se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si è punibili penalmente e la domanda sarà respinta.
A. Ingresso in Italia per lavoro
Come si entra in Italia per lavoro?
Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell’ambito di “quote d’ingresso” stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri provenienti da paesi terzi che possono entrare in Italia per lavoro. Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.
Che requisiti occorrono per il visto per lavoro stagionale?
Questa tipologia di visto può essere richiesto per coloro che hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) che programma i flussi di ingresso per lavoro stagionale nei soli settori turistico-alberghiero e agricolo: al rilascio del nullaosta al lavoro, il lavoratore straniero può entrare in Italia ed attivare la procedura per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Che requisiti occorrono per il visto per lavoro autonomo?
Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa non subordinata. Per ottenerlo, è possibile entrare all’interno delle quote del DPCM di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest’ultima possibilità è assai limitata nella pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea.
2. Soggiornare in Italia
Che cos’è il permesso di soggiorno?
È un documento rilasciato dalle autorità italiane che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.
Quando richiedere il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza.
Come richiedere il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare?
Se il cittadino straniero entra in Italia per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e sta richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente (qui la mappa), sempre entro otto giorni dall’ingresso. La richiesta di appuntamento può essere fatta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando copia del visto e del timbro d’ingresso. Seguirà la convocazione della persona straniera al SUI per:
- presentare la documentazione originale richiesta;
- ritirare l’apposito kit postale;
- per cittadini tra i 16 e i 65 anni, firmare accordo d’integrazione (leggere Faq specifica)
Come richiedere il permesso per le altre tipologie di soggiorno?
Se si chiede il rilascio di altre tipologie di permesso di soggiorno per:
- attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; protezione internazionale; conversione permesso di soggiorno; famiglia; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro casi particolari; lavoro subordinato-stagionali; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; status apolide (rinnovo); studio (permesso di lunga durata); tirocinio formazione professionale;
- carta blu UE; aggiornamento permesso di soggiorno (indirizzo, passaporto, stato civile, inserimento figli)
vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:
- richiesta protezione internazionale; protezione sussidiaria; 1° rilascio protezione internazionale; cure mediche; gara sportiva; giustizia; integrazione minore; invito; minore età; familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.); umanitari; status apolidia; vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.
Quali documenti bisogna presentare per ottenere il permesso di soggiorno?
È necessario presentare, in via generale, i propri documenti di identificazione (es. passaporto) e i documenti specifici previsti dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, in Questura, a un patronato o a un Comune abilitato.
La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia verrà, invece, consegnata come ricevuta.
Attenzione: al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura munito di fotografie e sarà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).
Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno?
I documenti da presentare sono:
- marca da bollo di 16 euro;
- versamento, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- versamento tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra i 40 e i 100 euro in base tipologia ed alla durata del permesso richiesto
Attenzione: sono esentati dal versamento del contributo:
- i minori di anni 18;
- figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche;
- cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta e rilascio di protezione internazionale;
- richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno;
- i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per:
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato | massimo 2 anni; |
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato | pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno; |
lavoro autonomo | massimo 2 anni |
lavoro stagionale | massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); |
attesa occupazione | almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (L. 92/2012); |
studio e formazione | 1 anno rinnovabile; |
familiari | come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni; |
richiesta protezione internazionale | 6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi fino al completamento della procedura; |
protezione internazionale (status e sussidiaria) | 5 anni |
protezione speciale | 2 anni |
casi speciali | 6 mesi e rinnovabile per 1 anno o più a lungo; |
permesso per calamità | 6 mesi |
permesso per atti di particolare valore civile | 2 anni |
volontariato | di norma 1 anno o al massimo 18 mesi |
ricerca scientifica | pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008) |
Come si rinnova il permesso di soggiorno?
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la persona può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
- la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.
Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili). Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
Quali permessi di soggiorno sono convertibili in permessi per lavoro?
- studio, tirocinio o formazione
Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. Se non convertito, può comunque essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali. - lavoro stagionale
Prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. - minore età (art.32, comma 1-bis)
- protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater)
- vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis)
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis)
- protezione speciale (di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
- per calamità (di cui all’articolo 20-bis)
- per residenza elettiva (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide
- per attività sportiva per lavoro di tipo artistico
- per lavoro di tipo artistico
- per motivi religiosi
- per assistenza di minori
- per cure mediche
Attenzione: I permessi di soggiorno rilasciati in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, consentono dopo due mesi dalla presentazione della domanda di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere convertiti in altro titolo di soggiorno.
Quali diritti hanno i titolari di permesso di soggiorno?
I titolari di permesso di soggiorno possono:
- iscriversi presso i Centri per l’Impiego ed avere la scheda professionale;
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
- iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
- iscriversi all’INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
- richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- aderire e/o promuovere un’associazione;
- iscriversi al sindacato;
- accedere all’educazione e alla formazione.
Quali doveri hanno i titolari di permesso di soggiorno?
Hanno l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:
- agli impiegati della pubblica amministrazione, se necessitano di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
- a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se si rifiuta di mostrare i documenti, si può essere puniti con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiedere anche informazioni e prove sul reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere il cittadino straniero ed i suoi familiari conviventi in Italia.
- Hanno inoltre l’obbligo di comunicare al Questore competente per territorio le eventuali variazioni del domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi. Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e nei modi previsti dalla legge.
In caso di perdita del lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno?
No: il permesso di soggiorno rimane valido fino alla sua scadenza e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno. Se non si trova un nuovo contratto di lavoro prima della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Cosa accade nel caso di ingresso e soggiorno in Italia senza permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto?
Si commette un reato punibile con una multa dai 5.000 ai 10.000 euro
Che cos’è l’accordo di integrazione?
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero deve firmare e con cui si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività. I crediti vengono ridotti in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
Fonte: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione).
Source: Portale Integrazione Migranti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno; Ministero dell’Istruzione.)
Il vademecum è stato realizzato nell’ambito del progetto Before U Go.
